Art. 58.
                    Recupero di case inabitabili
 
   1.  In caso di dichiarazione di inabitabilita' di una casa o parte
di  essa  prevista  nella  terza   proposizione   del   primo   comma
dell'articolo  1  della  legge  provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il
comune, se non intende provvedere in proprio  entro  un  termine  che
puo'  essere  prefissato  dalla  Giunta  provinciale,  deve  affidare
all'istituto  la  gestione  dell'edificio  relativo,   purche'   esso
contenga  in prevalenza o sia suscettibile di contenere in prevalenza
alloggi da  locare.  Per  tutti  gli  alloggi  affidati  in  gestione
l'istituto  stipula  con il comune un contratto di locazione ai sensi
del secondo comma dell'articolo 19 della stessa legge.