Art. 58. Recupero di case inabitabili 1. In caso di dichiarazione di inabitabilita' di una casa o parte di essa prevista nella terza proposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, il comune, se non intende provvedere in proprio entro un termine che puo' essere prefissato dalla Giunta provinciale, deve affidare all'istituto la gestione dell'edificio relativo, purche' esso contenga in prevalenza o sia suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare. Per tutti gli alloggi affidati in gestione l'istituto stipula con il comune un contratto di locazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della stessa legge.