Art. 59.
                  Standards minimi per il recupero
 
   1. Con regolamento di  esecuzione  della  presente  legge  vengono
stabiliti  gli  standards  minimi  per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere c) e d)  del  primo
comma  dell'articolo 54. In tali standards minimi rientra comunque il
rispetto delle norme  per  il  contenimento  del  consumo  energetico
relativo agli impianti termici e all'isolamento termico degli edifici
di  cui  alla legge 30 aprile 1976, n. 373, nonche' delle norme della
legge provinciale "Provvedimenti contro l'inquinamento da rumore".