Art. 59. Standards minimi per il recupero 1. Con regolamento di esecuzione della presente legge vengono stabiliti gli standards minimi per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 54. In tali standards minimi rientra comunque il rispetto delle norme per il contenimento del consumo energetico relativo agli impianti termici e all'isolamento termico degli edifici di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 373, nonche' delle norme della legge provinciale "Provvedimenti contro l'inquinamento da rumore".