Art. 59-bis Opere di urbanizzazione 1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria: a) strade residenziali; b) spazi di sosta e di parcheggio; e) fognature; d) rete idrica; e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; f) pubblica illuminazione; g) spazi di verde attrezzato. Sono considerate opere di urbenizzazione secondaria: a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell'obbligo; e) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.