Art. 59-bis
                       Opere di urbanizzazione
 
   1. Sono considerate opere di urbanizzazione primaria:
     a) strade residenziali;
     b) spazi di sosta e di parcheggio;
     e) fognature;
     d) rete idrica;
     e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
     f) pubblica illuminazione;
     g) spazi di verde attrezzato.
   Sono considerate opere di urbenizzazione secondaria:
     a) asili nido e scuole materne;
     b) scuole dell'obbligo;
     e) mercati di quartiere;
     d) delegazioni comunali;
     e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
     f) impianti sportivi di quartiere;
     g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie.