Art. 62.
 
   1.  La concessione e' data dal sindaco al proprietario dell'area o
a chi abbia il  titolo  per  richiederla  con  le  modalita'  con  la
procedura  e  con  gli  effetti  di  cui  al  presente testo unico in
conformita' alle previsioni del  piano  urbanistico  comunale  e  del
regolamento edilizio.
   2.  Per  gli  immobili  di proprieta' dello Stato, della Regione e
della Provincia del Comune la concessione puo' essere  data  anche  a
coloro  che  siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi
dell'amministrazione, al godimento del bene.
   3. Dell'avvenuto rllascio della concessione viene data notizia  al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione
del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere
eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
   4.   Le   concessioni   rilasciate   vengono   annotate   a   cura
dell'amministrazione comunale con l'indicazione  dell'area  sfruttata
in apposito registro.