Art. 62. 1. La concessione e' data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia il titolo per richiederla con le modalita' con la procedura e con gli effetti di cui al presente testo unico in conformita' alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio. 2. Per gli immobili di proprieta' dello Stato, della Regione e della Provincia del Comune la concessione puo' essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. 3. Dell'avvenuto rllascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. 4. Le concessioni rilasciate vengono annotate a cura dell'amministrazione comunale con l'indicazione dell'area sfruttata in apposito registro.