Art. 63.
 
   1. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di
ultimazione del lavoro.
   2. Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad
un  anno;  il  termine  di  ultimazione,  entro il quale l'opera deve
essere abitabile o agibile, non puo' essere superiore a tre anni;  il
termine  per  l'inizio  dei lavori e quello per l'uItimazione possono
essere prorogati con provvedimento motivato, solo per fatti  estranei
alla  volonta' del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare
i lavori durante la loro esecuzione.
   3. La concessione non puo' avere validita' superiore ad  un  anno;
qualora  entro  tale  termine  i  lavori  non  siano  stati  iniziati
l'interessato  dovra'  presentare  istanza  diretta  ad  ottenere  il
rinnovo della concessione.
   4.  Un  periodo piu' lungo per l'ultimazione dei lavori puo essere
concesso esclusivamente in considerazione della  mole  dell'opera  da
realizzare   o   delle   sue   particolari  caratteristiche  tecnico-
costruttive, ovvero quando  si  tratti  di  opere  pubbliche  il  cui
finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
   5.  Qualora  per  la  realizzazione  dell'opera  vengano richiesti
contributi pubblici il titolare della  concessione  ha  diritto  alla
proroga  del  termine per l'inizio dei lavori fino a sei mesi dopo la
concessione del contributo e i lavori devono  essere  ultimati  entro
tre  anni  dalla  concessione  del  contributo  stesso.  I pareri che
costituiscono presupposto per il rilascio della concessione  edilizia
conservano  la  loro  efficacia.  Il  titolare della concessione deve
informare il Comune  per  iscritto  sia  della  richiesta  sia  della
concessione del contributo.
   6. L'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche comporta
la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse,
salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
   7.  Qualora  i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una  nuova
concessione;  in  tal caso la nuova concessione concerne la parte non
ultimata.
   8. La concessione e' trasferibile ai successori  o  aventi  causa.
Essa non incide sulla titolarita' della proprieta' o di altri diritti
reali  relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio
ed e irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.