Art. 64.
          Contributo relativo alla concessione di edificare
 
   1. La Giunta provinciale determina entro il  30  giugno  e  il  31
dicembre di ogni anno per il semestre successivo con deliberazione da
pubblicare per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione in base
alle  rilevazioni periodiche dell'ufficio provinciale statistica e in
relazione alle  situazioni  locali,  il  costo  di  costruzione,  per
m(Elevato  al  Quadrato)  e  per  m(Elevato  al Cubo), per l'edilizia
residenziale nonche' l'incidenza del costo delle aree,  agli  effetti
dell'ordinamento  urbanistico  e  delle  agevolazioni  in  materia di
edilizia  abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla Giunta
provinciale non  puo'  essere  inferiore  al  costo  determinato  con
decreto  del Ministro per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 6
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
   2. I Comuni con proprio regolamento determinano quella  parte  del
contributo  di  concessione  che  e'  commisurata all'incidenza delle
spese di urbanizzazione  primaria  e  secondaria.  Il  contributo  di
urbanizzazione  e'  variabile  tra  il  5  ed  il  10%  del  costo di
costruzione per metro cubo di cui  al  precedente  articolo  64.  Nel
regolamento  sono  definite  le  modalita'  di  pagamento, inclusa la
possibilita' della rateizzazione.  L'intero  contributo  deve  essere
comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso.
   Nelle  convenzioni  stipulate  ai  sensi dell'articolo 37, possono
essere  stabiliti  per  le  zone   di   espansione   per   l'edilizia
residenziale   e  per  insediamenti  produttivi  maggiori  oneri  per
l'urbanizzazione  primaria  al  fine  di  consentire   la   copertura
dell'intera spesa delle relative opere.
   3.  I  proventi delle concessioni devono essere destinati in primo
luogo all'acquisizione delle aree  per  l'urbanizzazione  primaria  e
secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere.
   4.  La  concessione  edilizia  per  nuove costruzioni destinate ad
esercizi  pubblici  e'  subordinata  al   parere   favorevole   della
commissione  comunale  per la disciplina degli esercizi pubblici o al
nullaosta  del  Presidente  della  Giunta  provinciale   secondo   le
rispettive competenze, fatti salvi i gravami previsti.