Art. 64. Contributo relativo alla concessione di edificare 1. La Giunta provinciale determina entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno per il semestre successivo con deliberazione da pubblicare per notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione in base alle rilevazioni periodiche dell'ufficio provinciale statistica e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per m(Elevato al Quadrato) e per m(Elevato al Cubo), per l'edilizia residenziale nonche' l'incidenza del costo delle aree, agli effetti dell'ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla Giunta provinciale non puo' essere inferiore al costo determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 2. I Comuni con proprio regolamento determinano quella parte del contributo di concessione che e' commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria. Il contributo di urbanizzazione e' variabile tra il 5 ed il 10% del costo di costruzione per metro cubo di cui al precedente articolo 64. Nel regolamento sono definite le modalita' di pagamento, inclusa la possibilita' della rateizzazione. L'intero contributo deve essere comunque versato prima del rilascio della licenza d'uso. Nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 37, possono essere stabiliti per le zone di espansione per l'edilizia residenziale e per insediamenti produttivi maggiori oneri per l'urbanizzazione primaria al fine di consentire la copertura dell'intera spesa delle relative opere. 3. I proventi delle concessioni devono essere destinati in primo luogo all'acquisizione delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e quindi per la realizzazione delle relative opere. 4. La concessione edilizia per nuove costruzioni destinate ad esercizi pubblici e' subordinata al parere favorevole della commissione comunale per la disciplina degli esercizi pubblici o al nullaosta del Presidente della Giunta provinciale secondo le rispettive competenze, fatti salvi i gravami previsti.