Art. 64-bis
             Sospensione dei lavori in attesa del piano
 
   1.  A  decorrere  dal  giorno  di  deposito del progetto del piano
provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale o  di  modifiche
al medesimo e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non
oltre  due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale,
con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione  dei  lavori
di  trasformazione  del territorio, che siano tali da compromettere o
rendere piu' gravosa l'attuazione del piano.
   2. Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale  o  della
sua  rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla
data  del  deposito  nella  segreteria  comunale  delle  proposte  di
modifica   da   parte   della   Giunta  provinciale  fino  alla  loro
esecutivita', ma non oltre due anni dall'adozione rispettivamente dal
deposito,  il  sindaco  deve  sospendere  ogni  determinazione  sulle
domande di concessione di costruzione quando riconosca che esse siano
in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.