Art. 64-bis Sospensione dei lavori in attesa del piano 1. A decorrere dal giorno di deposito del progetto del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale o di modifiche al medesimo e fino all'entrata in vigore della legge relativa, ma non oltre due anni dal deposito, il Presidente della Giunta provinciale, con provvedimento motivato, deve ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione del territorio, che siano tali da compromettere o rendere piu' gravosa l'attuazione del piano. 2. Dalla data di adozione del piano urbanistico comunale o della sua rielaborazione o di modifiche allo stesso, rispettivamente dalla data del deposito nella segreteria comunale delle proposte di modifica da parte della Giunta provinciale fino alla loro esecutivita', ma non oltre due anni dall'adozione rispettivamente dal deposito, il sindaco deve sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione di costruzione quando riconosca che esse siano in contrasto con le determinazioni urbanistiche sopradette.