Art. 66. Esonero dal contributo sul costo di costruzione 1. La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non e' dovuta: a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all'articolo 95, primo comma, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda; b) per la costruzione a scopo residenziale da parte dell'avente titolo a norma dell'articolo 62, primo comma, nella sede dell'azienda agricola, fino alla cubatura complessiva di 700 m(Elevato al Cubo); c) per gli interventi di risanamento ai sensi della relativa legge provinciale che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione; d) per la costruzione della propria abitazione stabile nella misura massima di 495 m(Elevato al Cubo); e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni esistenti, nonche' per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nelle zone di interesse collettivo, nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'. 2. L'esenzione di cui alla lettera d) e' applicabile esclusivamente a favore di famiglie che realizzino il volume residenziale nel comune in cui hanno la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile e che non siano proprietari, usufruttuari o usuari in qualsiasi localita' di alloggio della dimensione minima di 495 mc, che consenta un reddito annuo superiore all'importo indicato dall'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiornati a norma dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10, in caso di alloggio inferiore a 400 mc l'esenzione si applica alla differenza. Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. L'esenzione di cui alla lettera d) si applica anche agli emigrati all'estero che assumono gli impegni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche. 4. Per gli alloggi popolari con superficie utile aumentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente di cui alla lettera d) del precedente primo comma, e' aumentata applicando alla superficie superiore ai mq 110 l'altezza virtuale di cui al secondo comma dell'articolo 32 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. 5. L'acquirente di un'abitazione popolare o economica sita nel comune della residenza anagrafica o del posto di lavoro stabile ha diritto al rimborso della quota del contributo della concessione commisurata al costo di costruzione di m(Elevato al Cubo) 495 sopra terra, qualora sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma e purche' l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza d'uso. La stessa disposizione si applica in caso di acquisto di alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.