Art. 66.
           Esonero dal contributo sul costo di costruzione
 
   1.  La quota del contributo di concessione commisurata al costo di
costruzione non e' dovuta:
     a) per le costruzioni di fabbricati rurali di  cui  all'articolo
95,  primo comma, nella misura necessaria per la razionale conduzione
dell'azienda;
     b) per la costruzione a scopo residenziale da parte  dell'avente
titolo a norma dell'articolo 62, primo comma, nella sede dell'azienda
agricola, fino alla cubatura complessiva di 700 m(Elevato al Cubo);
     c)  per  gli  interventi  di risanamento ai sensi della relativa
legge provinciale che non comportino aumento delle superfici utili di
calpestio e mutamento della destinazione d'uso, salvo il  recupero  a
scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione;
     d)  per  la  costruzione  della propria abitazione stabile nella
misura massima di 495 m(Elevato al Cubo);
     e)  per  le  modifiche  interne  necessarie  per  migliorare  le
condizioni  igieniche  delle  abitazioni  esistenti,  nonche'  per la
realizzazione dei volumi tecnici  che  si  rendano  indispensabili  a
seguito  dell'installazione  di impianti tecnologici necessari per le
esigenze delle abitazioni;
     f) per gli impianti, le attrezzature, le opere  pubbliche  o  di
interesse pubblico realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nelle   zone  di  interesse  collettivo,  nonche'  per  le  opere  di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
     g)  per  le  opere  da  realizzare  in  attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'.
  2. L'esenzione di cui alla lettera d) e' applicabile esclusivamente
a favore di famiglie che realizzino il volume residenziale nel comune
in cui hanno la residenza anagrafica o il posto di lavoro  stabile  e
che  non  siano  proprietari,  usufruttuari  o  usuari  in  qualsiasi
localita' di alloggio della dimensione minima di 495 mc, che consenta
un reddito annuo  superiore  all'importo  indicato  dall'articolo  2,
lettera b), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiornati a
norma  dell'articolo 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10,
in caso di alloggio inferiore a 400 mc l'esenzione  si  applica  alla
differenza.  Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda
la relativa dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
   3. L'esenzione di cui  alla  lettera  d)  si  applica  anche  agli
emigrati  all'estero  che assumono gli impegni di cui alla lettera c)
del primo comma dell'articolo 2 della  legge  provinciale  20  agosto
1972, n. 15 e successive modifiche.
   4.  Per  gli  alloggi  popolari  con superficie utile aumentata ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1  della  legge  provinciale  2
aprile  1962, n. 4, e successive modifiche, la cubatura esente di cui
alla lettera d) del precedente primo comma, e'  aumentata  applicando
alla  superficie  superiore  ai  mq  110 l'altezza virtuale di cui al
secondo comma dell'articolo 32 della legge  provinciale  25  novembre
1978, n. 52.
   5.  L'acquirente  di  un'abitazione  popolare o economica sita nel
comune della residenza anagrafica o del posto di  lavoro  stabile  ha
diritto  al  rimborso  della  quota  del contributo della concessione
commisurata al costo di costruzione di m(Elevato al Cubo)  495  sopra
terra,  qualora sia in possesso dei requisiti di cui al secondo comma
e purche' l'acquisto avvenga entro un anno dal rilascio della licenza
d'uso. La stessa disposizione si  applica  in  caso  di  acquisto  di
alloggi da parte dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.