Art. 67.
                  Adeguamento di edifici esistenti
 
   1.   I  volumi  tecnici  di  cui  alla  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 66 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti
alle norme di legge in materia di  prevenzione  degli  incendi  e  di
eliminazione   delle   barriere   architettoniche,   possono   essere
realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti  in  piani
urbanistici  comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di
concessione di cui all'articolo 64.
   2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile,  nell'ipotesi  in  cui  tra  le
opere  da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.
   3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, gia'
destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standards in materia
di igiene e sanita' fissati per gli interventi di recupero.