Art. 67. Adeguamento di edifici esistenti 1. I volumi tecnici di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 66 e le opere necessarie per adeguare edifici esistenti alle norme di legge in materia di prevenzione degli incendi e di eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere realizzati in deroga agli indici di edificazione contenuti in piani urbanistici comunali o di attuazione e sono esenti dal contributo di concessione di cui all'articolo 64. 2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile, nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune. 3. In caso di trasformazione in abitazioni di vani esistenti, gia' destinati a scopi diversi, vengono applicati gli standards in materia di igiene e sanita' fissati per gli interventi di recupero.