Art. 68.
              Concessione relativa ad opere od impianti
                    non destinati alla residenza
 
   1.  Nelle  zone  per insediamenti produttivi per la costruzione di
opere o impianti destinati  ad  attivita'  produttive,  al  commercio
all'ingrosso  o  alla prestazione di servizi, la concessione comporta
esclusivamente  la  corresponsione  degli  oneri  di   urbanizzazione
primaria.
   2.  La  concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attivita'  turistiche  o  al  commercio  al  dettaglio  comporta   la
corresponsione  del  contributo  di  cui al comma 4 dell'articolo 60,
determinato ai sensi degli articoli 65 e 69 della presente legge.
   3. In caso di impianti con luce netta interna  dei  singoli  piani
superiori  a  3  metri  viene computata esclusivamente l'altezza di 3
metri per ogni piano.
   4. Nelle zone residenziali e nel  verde  agricolo  per  il  volume
destinato  alle  attivita' produttive o al commercio all'ingrosso, il
contributo  sul  costo   di   costruzione   ed   il   contributo   di
urbanizzazione  secondaria  non  sono  dovuti  se  il  richiedente la
concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza  il  comune
ad  annotare  nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinato
ad impianto produttivo. Il vincolo deve  essere  annotato  prima  del
rilascio  della  licenza  d'uso  a  cura  del  comune  e  a spese del
concessionario.