Art. 68. Concessione relativa ad opere od impianti non destinati alla residenza 1. Nelle zone per insediamenti produttivi per la costruzione di opere o impianti destinati ad attivita' produttive, al commercio all'ingrosso o alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria. 2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche o al commercio al dettaglio comporta la corresponsione del contributo di cui al comma 4 dell'articolo 60, determinato ai sensi degli articoli 65 e 69 della presente legge. 3. In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiori a 3 metri viene computata esclusivamente l'altezza di 3 metri per ogni piano. 4. Nelle zone residenziali e nel verde agricolo per il volume destinato alle attivita' produttive o al commercio all'ingrosso, il contributo sul costo di costruzione ed il contributo di urbanizzazione secondaria non sono dovuti se il richiedente la concessione mediante atto unilaterale d'obbligo autorizza il comune ad annotare nel libro fondiario il vincolo di costruzione destinato ad impianto produttivo. Il vincolo deve essere annotato prima del rilascio della licenza d'uso a cura del comune e a spese del concessionario.