Art. 69.
                       Edilizia convenzionata
 
   1. Per gli interventi  di  edilizia  abitativa  fuori  dalle  aree
riservate   all'edilizia   abitativa   agevolata,  il  contributo  di
concessione e' ridotto alla quota per  gli  oneri  di  urbanizzazione
qualora  il  concessionario  si  impegni, a mezzo di convenzione o di
atto  unilaterale  d'obbligo,  a  costruire  abitazioni  di  standard
popolare  od  economico e ad alienarle o locarle a famiglie di cui al
comma 3.
   2. Il canone di locazione non deve  essere  superiore  al  4%  del
costo   convenzionale   dell'abitazione.   Il   costo   convenzionale
dell'abitazione si compone:
     a) del costo di costruzione per metro  quadrato  determinato  ai
sensi  del  comma  3  dell'articolo  64 e commisurato alla superficie
convenzionale di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio  1978,  n.
392;
     b)  del costo dell'area la cui incidenza massima non deve super-
are il 30% del costo di Costruzione di cui alla lettera a);
     c) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge.
   3. Il vincolo di cui  al  comma  1  deve  garantire  per  10  anni
l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario da
parte  di  famiglie  aventi al momento del rilascio della concessione
edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia, i  cui
componenti   non  siano  proprietari  di  un'abitazione  adeguata  al
fabbisogno   della   famiglia   stessa,   in   localita'   facilmente
raggiungibile   dal   posto   di   lavoro.   L'occupazione  effettiva
dell'abitazione a scopo abitativo primario  deve  avvenire  entro  un
anno  dalla  data  di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso
termine  la  famiglia  che  occupa  l'abitazione  deve  stabilire  la
residenza   anagrafica   nel   comune.   Qualora   per  un'abitazione
convenzionata  ai  semi  del  comma  1  vengano concesse agevolazioni
edilizie, il vincolo e' esteso a 20 anni.
   4. In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene
annotato  nel  libro  fondiario  il  vincolo  di  locare  o  alienare
l'abitazione  a  persone  residenti  in  un comune della provincia ai
sensi del comma 3. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a  spese
del   concessionario.  Costituisce  elemento  essenziale  degli  atti
contrattuali l'obbligo di comunicare tempestivamente al  comune  ogni
fatto  rilevante  in  ordine  agli  impegni assunti. Ogni pattuizione
stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi dei commi 1  e
3  e' nulla; in ordine ai canoni di locazione la nullita' colpisce la
parte eccedente.
   5. Nella convenzione  o  nell'atto  unilaterale  d'obbligo  devono
essere  previste  le  sanzioni per i casi di violazione degli impegni
assunti;  inoltre,   nella   convenzione   il   concessionario   deve
acconsentire  che,  qualora  l'occupazione  dell'abitazione  a  scopo
abitativo primario non avvenga entro il termine di cui  al  comma  3,
l'abitazione  venga  messa,  con  decreto del Presidente della Giunta
provinciale, a disposizione dell'Istituto  per  l'edilizia  abitativa
agevolata,  il  quale  diventa in tal modo locatario. L'istituto deve
rilasciare  l'abitazione  qualora   il   proprietario   dimostri   la
necessita'  di  destinare  l'abitazione  al  fabbisogno  proprio, del
coniuge o di parenti od affini in linea retta entro il secondo grado.
   6. I comuni sono  tenuti  a  tenere  un  pubblico  registro  delle
abitazioni  convenzionate,  distinguendo  le  abitazioni  soggette al
vincolo decennale da quelle soggette al vincolo  ventennale.  A  tale
scopo  l'amministrazione  provinciale comunica ai comuni i nominativi
dei benificiari delle agevolazioni edilizie.
   7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche per
case-albergo  per  lavoratori,  studenti  e  portatori  di  handicap,
nonche' per comunita'-alloggio ed alloggi protetti.
   8.  Previo  nulla  osta del sindaco, se il vincolo e' decennale, o
previo  nulla  osta  del  direttore  della  competente   ripartizione
dell'amministrazione provinciale, le abitazioni convenzionate possono
essere alienate anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3,
purche' l'acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o
dall'atto  unilaterale  d'obbligo. Per l'alienazione all'Istituto per
l'edilizia abitativa agevolata o al comune  non  e'  richiesto  alcun
nulla osta.
   9.  Con  le  modalita' di cui al comma 8 possono essere effettuate
nell'immobile vincolato permute,  divisioni,  conguagli  divisionali,
movimenti di terreno pertinenziale e di altre entita' condominiali.
   10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal
sindaco  o  dal direttore di ripartizione entro il termine perentorio
di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. In  caso  di
mancato  rilascio del nulla osta entro il termine previsto, esso puo'
essere  sostituito  da  una  dichiarazione   dell'alienante   o   dei
condividenti   attestante  l'avvenuta  presentazione  della  domanda,
rimanendo  il  dichiarante  comunque   responsabile   dell'osservanza
dell'obbligo  che  gli alloggi possono essere occupati esclusivamente
da famiglie di cui al comma 3.
   11. Decorso il periodo di 10 anni di cui al comma  3,  il  sindaco
rilascia  il  nulla  osta  per la cancellazione del vincolo nel libro
fondiario. Se si tratta  di  abitazioni  per  le  quali  siano  state
concesse  agevolazioni  edilizie  provinciali,  il  nulla osta per la
cancellazione  del  vincolo, nonche' dell'eventuale ipoteca nel libro
fondiario,  viene   rilasciato   dal   direttore   della   competente
ripartizione  dell'amministrazione provinciale dopo il decorso dei 20
anni di cui  al  comma  3  rispettivamente  dopo  l'eventuale  revoca
dell'agevolazione edilizia.
   12.  Se l'abitazione convenzionata durante il periodo di validita'
del vincolo dovesse rendersi libera, essa deve essere occupata  entro
6 mesi da una famigha con i requisiti di cui al comma 3. Decorso tale
termine si applica il comma 5.
   13.  Ai  residenti  in  provincia  sono  parificati  gli  emigrati
all'estero, residenti  prima  dell'emigrazione  in  un  comune  della
provincia,  e i loro coniugi non legalmente separati e figli, i quali
si impegnano ad occupare l'alloggio convenzionato e a  stabilire  ivi
la  loro  residenza  anagrafica  entro un anno dalla data di rilascio
della licenza d'uso.
   14. Per il caso  dell'occupazione  dell'abitazione  convenzionata,
soggetta ai vincoli di cui al comma 3, da parte di persone non aventi
diritto  nella  convenzione  o  nell'atto unilaterale d'obbligo, deve
essere prevista una sanzione pecuniaria nella  misura  del  costo  di
costruzione  dell'abitazione  di  cui  alla lettera a) del comma 2 se
l'abitazione  convenzionata,   abusivamente   occupata,   non   viene
sgomberata  entro  6  mesi  dall'accertamento  e  dalla contestazione
dell'occupazione  abusiva,  viene  applicata  un'ulteriore   sanzione
pecuniaria   di  pari  misura.  Per  la  riscossione  delle  sanzioni
pecuniarie  previste  nella  convenzione  o   nell'atto   unilaterale
d'obbligo si applica l'articolo 12 della legge provinciale 21 gennaio
1987. n. 4.