Art. 69. Edilizia convenzionata 1. Per gli interventi di edilizia abitativa fuori dalle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo di concessione e' ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o di atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni di standard popolare od economico e ad alienarle o locarle a famiglie di cui al comma 3. 2. Il canone di locazione non deve essere superiore al 4% del costo convenzionale dell'abitazione. Il costo convenzionale dell'abitazione si compone: a) del costo di costruzione per metro quadrato determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 e commisurato alla superficie convenzionale di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392; b) del costo dell'area la cui incidenza massima non deve super- are il 30% del costo di Costruzione di cui alla lettera a); c) degli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi di legge. 3. Il vincolo di cui al comma 1 deve garantire per 10 anni l'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario da parte di famiglie aventi al momento del rilascio della concessione edilizia la residenza anagrafica in un comune della provincia, i cui componenti non siano proprietari di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia stessa, in localita' facilmente raggiungibile dal posto di lavoro. L'occupazione effettiva dell'abitazione a scopo abitativo primario deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso ed entro lo stesso termine la famiglia che occupa l'abitazione deve stabilire la residenza anagrafica nel comune. Qualora per un'abitazione convenzionata ai semi del comma 1 vengano concesse agevolazioni edilizie, il vincolo e' esteso a 20 anni. 4. In base alla convenzione o all'atto unilaterale d'obbligo viene annotato nel libro fondiario il vincolo di locare o alienare l'abitazione a persone residenti in un comune della provincia ai sensi del comma 3. L'annotazione viene richiesta dal sindaco a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale degli atti contrattuali l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi dei commi 1 e 3 e' nulla; in ordine ai canoni di locazione la nullita' colpisce la parte eccedente. 5. Nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti; inoltre, nella convenzione il concessionario deve acconsentire che, qualora l'occupazione dell'abitazione a scopo abitativo primario non avvenga entro il termine di cui al comma 3, l'abitazione venga messa, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, a disposizione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata, il quale diventa in tal modo locatario. L'istituto deve rilasciare l'abitazione qualora il proprietario dimostri la necessita' di destinare l'abitazione al fabbisogno proprio, del coniuge o di parenti od affini in linea retta entro il secondo grado. 6. I comuni sono tenuti a tenere un pubblico registro delle abitazioni convenzionate, distinguendo le abitazioni soggette al vincolo decennale da quelle soggette al vincolo ventennale. A tale scopo l'amministrazione provinciale comunica ai comuni i nominativi dei benificiari delle agevolazioni edilizie. 7. Le abitazioni convenzionate possono essere utilizzate anche per case-albergo per lavoratori, studenti e portatori di handicap, nonche' per comunita'-alloggio ed alloggi protetti. 8. Previo nulla osta del sindaco, se il vincolo e' decennale, o previo nulla osta del direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale, le abitazioni convenzionate possono essere alienate anche a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, purche' l'acquirente assuma gli impegni derivanti dalla convenzione o dall'atto unilaterale d'obbligo. Per l'alienazione all'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata o al comune non e' richiesto alcun nulla osta. 9. Con le modalita' di cui al comma 8 possono essere effettuate nell'immobile vincolato permute, divisioni, conguagli divisionali, movimenti di terreno pertinenziale e di altre entita' condominiali. 10. Il nulla osta di cui ai commi 8 e 9 deve essere rilasciato dal sindaco o dal direttore di ripartizione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. In caso di mancato rilascio del nulla osta entro il termine previsto, esso puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, rimanendo il dichiarante comunque responsabile dell'osservanza dell'obbligo che gli alloggi possono essere occupati esclusivamente da famiglie di cui al comma 3. 11. Decorso il periodo di 10 anni di cui al comma 3, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo nel libro fondiario. Se si tratta di abitazioni per le quali siano state concesse agevolazioni edilizie provinciali, il nulla osta per la cancellazione del vincolo, nonche' dell'eventuale ipoteca nel libro fondiario, viene rilasciato dal direttore della competente ripartizione dell'amministrazione provinciale dopo il decorso dei 20 anni di cui al comma 3 rispettivamente dopo l'eventuale revoca dell'agevolazione edilizia. 12. Se l'abitazione convenzionata durante il periodo di validita' del vincolo dovesse rendersi libera, essa deve essere occupata entro 6 mesi da una famigha con i requisiti di cui al comma 3. Decorso tale termine si applica il comma 5. 13. Ai residenti in provincia sono parificati gli emigrati all'estero, residenti prima dell'emigrazione in un comune della provincia, e i loro coniugi non legalmente separati e figli, i quali si impegnano ad occupare l'alloggio convenzionato e a stabilire ivi la loro residenza anagrafica entro un anno dalla data di rilascio della licenza d'uso. 14. Per il caso dell'occupazione dell'abitazione convenzionata, soggetta ai vincoli di cui al comma 3, da parte di persone non aventi diritto nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo, deve essere prevista una sanzione pecuniaria nella misura del costo di costruzione dell'abitazione di cui alla lettera a) del comma 2 se l'abitazione convenzionata, abusivamente occupata, non viene sgomberata entro 6 mesi dall'accertamento e dalla contestazione dell'occupazione abusiva, viene applicata un'ulteriore sanzione pecuniaria di pari misura. Per la riscossione delle sanzioni pecuniarie previste nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo si applica l'articolo 12 della legge provinciale 21 gennaio 1987. n. 4.