Art. 7.
Pubblicazione del  piano  provinciale  di  sviluppo  e  coordinamento
   territoriale - osservazioni
 
   1.  Il  progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale e'
depositato  ed   esposto   al   pubblico   presso   l'amministrazione
provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia.
   2.  La  data  di esposizione e' preventivamente resa nota mediante
avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su  almeno
due  quotidiani,  di  cui  uno  in  lingua  tedesca  ed uno in lingua
italiana, nonche' su un settimanale. Il piano e' esposto  per  trenta
giorni, durante i quali chiunque puo' prenderne visione; nello stesso
periodo  gli  enti  e  le associazioni interessate possono presentare
osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a
contribuire al perfezionamento del piano.
   3. Entro i successivi  sessanta  giorni  i  comuni  esprunono  sul
progetto  del  piano  il  loro  parere  motivato, tenendo presenti le
osservazioni e le proposte a loro presentate.
   4. I comuni trasmettono, entro i successivi  trenta  giorni,  alla
Giunta   provinciale  il  loro  parere  sul  piano,  corredato  delle
osservazioni e proposte presentate. Decorsi tali termini si prescinde
dai pareri dei comuni.
   5. Contemporaneamente  al  deposito  ai  sensi  del  comma  1,  il
progetto  del  piano  e'  inviato  al  Ministero dei lavori pubblici,
affinche' entro il termine perentorio di centoventi giorni formuli le
eventuali osservazioni ai sensi  dell'articolo  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.