Art. 7. Pubblicazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale - osservazioni 1. Il progetto del piano, deliberato dalla Giunta provinciale e' depositato ed esposto al pubblico presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia. 2. La data di esposizione e' preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua tedesca ed uno in lingua italiana, nonche' su un settimanale. Il piano e' esposto per trenta giorni, durante i quali chiunque puo' prenderne visione; nello stesso periodo gli enti e le associazioni interessate possono presentare osservazioni e proposte ai comuni o alla Giunta provinciale, intese a contribuire al perfezionamento del piano. 3. Entro i successivi sessanta giorni i comuni esprunono sul progetto del piano il loro parere motivato, tenendo presenti le osservazioni e le proposte a loro presentate. 4. I comuni trasmettono, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta provinciale il loro parere sul piano, corredato delle osservazioni e proposte presentate. Decorsi tali termini si prescinde dai pareri dei comuni. 5. Contemporaneamente al deposito ai sensi del comma 1, il progetto del piano e' inviato al Ministero dei lavori pubblici, affinche' entro il termine perentorio di centoventi giorni formuli le eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.