Art. 70.
            Vigilanza sull'attivita' urbanistica edilizia
 
   1.  Il  sindaco  esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistico-
edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza  alle
norme  di  legge  e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nella concessione.
   2. Il sindaco, quando accerti l'inizio  di  opere  eseguite  senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre
norme    urbani   stiche   vigenti   o   adottate,   a   vincolo   di
inedificabilita', o destinate ad opere e  spazi  pubblici  ovvero  ad
interventi   di  edilizia  abitativa  agevolata  di  cui  alla  legge
provinciale  20  agosto  1972,  n.  15,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  provvede  alla domolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi. Qualora si tratti di aree:
    assoggettate alla tutela di cui  al  regio  decreto  30  dicembre
1923, n. 3267;
    o  appartenenti  ai  beni disciplinati dalla legge provinciale 12
giugno 1980, n. 16, sugli usi civici;
    nonche' delle aree di cui alla legge  1  giugno  1939,  n.  1089,
tutela delle cose d'interesse ar tistico e storico;
    e  alla  legge  provinciale  25  luglio 1970, n. 16, e successive
modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio;
    il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato
dei luoghi, previa comuni cazione alle amministrazioni competenti, le
quali  possono  eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa.
   3.  Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  dal  precedente  comma,
qualora    sia   constatata,   dai   competenti   uff'ici   comunali,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al  pruno
comma,  il  sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei  provvedimenti  definitivi  di  cui  ai
successivi  arti  coli,  da adottare e notificare entro 45 giorni dal
l'ordine di sospensione dei lavori.
   4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei  luoghi
in  cui  Vengono  realizzate  le opere non sia esibita la concessione
ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in  tutti
gli altri casi di presunta violazione urbani stico-edilizia, ne danno
immediata  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria,  al  Presidente
della Giunta provinciale ed al Sindaco, il quale  verifica  entro  30
giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.