Art. 70. Vigilanza sull'attivita' urbanistica edilizia 1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistico- edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nella concessione. 2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, provinciali o da altre norme urbani stiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia abitativa agevolata di cui alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, provvede alla domolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree: assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, sugli usi civici; nonche' delle aree di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose d'interesse ar tistico e storico; e alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio; il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comuni cazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uff'ici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al pruno comma, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi arti coli, da adottare e notificare entro 45 giorni dal l'ordine di sospensione dei lavori. 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui Vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbani stico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al Presidente della Giunta provinciale ed al Sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.