Art. 71.
            Opere eseguite in assenza di concessione, in
            totale difformita' o con varianti essenziali
 
   1.  Se  il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello  stato  dei  luoghi  nel  termine  di  90  giorni
dall'ingiunzione,   il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'  quella
necessaria,  secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,   alla
realizzazione  di  opere  analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita  non
puo'  essere  superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
   2. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel  termine  di   cui   al   precedente   comma,   previa   notifica
all'interessato,  costituisce  titolo per l'immissione nel possesso e
per l'intavolazione nel libro fondiario,  che  deve  essere  eseguita
gratuitamente.
   3.  L'opera  acquisita  deve  essere  demolita  con  ordinanza del
sindaco  a  spese  dei  responsabili  dell'abuso,   salvo   che   con
deliberazione  consiliare  non si dichiari l'esistenza di preva lenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti  con  rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
   4.  Per  le  opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o provinciali, a  vincolo  di  inedificabilita',
l'acquisizione  gratui ta, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore  dell'amministrazione
cui   compete   la  vigilanza  sull'osser  vanza  del  vincolo.  Tali
amministrazioni provve dono alla demolizione delle opere  abusive  ed
al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a  spese dei respon sabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione  si
verifica a favore del patri monio del comune.
   5.  Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione all'albo comu nale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli
uffi ciali ed agenti  di  polizia  giudiziaria  riguardanti  opere  e
lottizzazioni  realizzate  abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione e lo tra smette all'autorita' giudiziaria  competente,  e
al Presidente della Giunta provinciale.
   6.  In  caso  d'inerzia,  protrattasi  per 30 giorni dalla data di
constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di  cui  al  primo
comma dell'ar ticolo 70 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal   terzo  comma  dell'articolo  70,  il  Presidente  della  Giunta
provinciale,  nei  successivi  30  giorni,  adotta  i   provvedimenti
eventualmente   necessari   dandone  contestuale  comunicazione  alla
competente autorita' giudiziaria ai fini  dell'esercizio  dell'azione
penale.
   7.  I  provvedimenti  della Giunta provmciale sono emanati, previo
parere della commissione urbanistica provinciale, entro  5  anni  dal
rilascio  della  licenza  d'uso  di  cui  all'articolo  6 della legge
provinciale  21  ottobre  1963,  n.  14,  o  dalla  dichiarazione  di
agibilita'.
   8.   I   provvedimenti  sono  notificati  a  mezzo  dell'ufficiale
giudiziario nelle forme e con le modalita' previste  dal  codice  di,
procedura  civile,  al  titolare  della concessione o, in mancanza di
questa, al proprietario della costruzione, nonche' al  direttore  dei
lavori  e  al  titolare  dell'impresa  che  li  ha  eseguiti o li sta
eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale.
   9. Per le opere abusive di cui al presente articolo,  il  giudice,
con  la  sentenza  di  condanna  per  il reato di cui all'articolo 20
lettera b) della legge  del  28  febbraio  1985,  n.  47,  ordina  la
demolizione  delle  opere  stesse  se ancora non sia stata altrimenti
eseguita.