Art. 71. Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o con varianti essenziali 1. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 2. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per l'intavolazione nel libro fondiario, che deve essere eseguita gratuitamente. 3. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di preva lenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 4. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o provinciali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratui ta, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore dell'amministrazione cui compete la vigilanza sull'osser vanza del vincolo. Tali amministrazioni provve dono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei respon sabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patri monio del comune. 5. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione all'albo comu nale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli uffi ciali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo tra smette all'autorita' giudiziaria competente, e al Presidente della Giunta provinciale. 6. In caso d'inerzia, protrattasi per 30 giorni dalla data di constatazione dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'ar ticolo 70 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 70, il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi 30 giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 7. I provvedimenti della Giunta provmciale sono emanati, previo parere della commissione urbanistica provinciale, entro 5 anni dal rilascio della licenza d'uso di cui all'articolo 6 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, o dalla dichiarazione di agibilita'. 8. I provvedimenti sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalita' previste dal codice di, procedura civile, al titolare della concessione o, in mancanza di questa, al proprietario della costruzione, nonche' al direttore dei lavori e al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'amministrazione comunale. 9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 20 lettera b) della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.