Art. 72. Determinazione delle variazioni essenziali 1. Sono opere eseguite in totale dilformita' dalla concessione quelle che comportano la realizzazio ne di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o dli utilizzazione da quell'oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Sono considerate varianti essenziali al progetto approvato: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97; b) aumento della cubatura o della superficie utile superiore al 20% di quella del progetto approvato; c) divergenze superiori al 20% dei parametri urbanistici edilizi del progetto approvato; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 54. 3. Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e provinciali, sono considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e 90 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.