Art. 72.
             Determinazione delle variazioni essenziali
 
   1. Sono opere eseguite in  totale  dilformita'  dalla  concessione
quelle  che  comportano  la  realizzazio  ne di un organismo edilizio
integralmente    diverso     per     caratteristiche     tipologiche,
planovolumetriche   o   dli   utilizzazione  da  quell'oggetto  della
concessione stessa, ovvero l'esecuzione di  volumi  edilizi  oltre  i
limiti  indicati  nel  progetto  e  tali  da  costituire un organismo
edilizio o parte di esso con  specifica  rilevanza  ed  autonomamente
utilizzabile.
   2. Sono considerate varianti essenziali al progetto approvato:
     a)  mutamento  della  destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal  decreto  ministeriale  2  aprile  1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97;
     b)  aumento della cubatura o della superficie utile superiore al
20% di quella del progetto approvato;
     c) divergenze superiori al 20% dei parametri urbanistici edilizi
del progetto approvato;
     d)  mutamento  delle  caratteristiche  dell'intervento  edilizio
assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 54.
   3.  Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su
immobili sottoposti a  vincolo  storico,  artistico,  architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonche' su immobili ricadenti
sui   parchi  o  in  aree  protette  nazionali  e  provinciali,  sono
considerati in totale difformita' dalla concessione, ai sensi  e  per
gli  effetti  degli  articoli 71 e 90 della presente legge. Tutti gli
altri interventi sui medesimi immobili  sono  considerati  variazioni
essenziali.