Art. 73. Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione 1. Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre 120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base all'ar ticolo 64 della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio estimo Provinciale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.