Art. 73.
            Opere eseguite in parziale difformita' dalla
                             concessione
 
   1.  Le  opere  eseguite  in parziale difformita' dalla concessione
sono demolite a cura e spese dei  responsabili  dell'abuso  entro  il
termine  congruo,  e  comunque  non  oltre  120 giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale  termine  sono  demolite  a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
   2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte  eseguita  in conformita', il sindaco applica una sanzione pari
al doppio del costo di costruzione, stabilito in base  all'ar  ticolo
64   della   parte   dell'opera   realizzata   in  difformita'  dalla
concessione, se ad uso residenziale, e  pari  al  doppio  del  valore
venale,  determinato  a  cura dell'ufficio estimo Provinciale, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.