Art. 74.
           Interventi abusivi di ristrutturazione edilizia
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'ar ticolo 88,  le  opere  di
ristrutturazione  edilizia,  come definite dalla lettera d) del primo
comma dell'articolo 54 eseguite in assenza di concessione o in totale
difformita' da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici  sono
resi  conformi  alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune ed a  spese
dei responsabili dell'abuso.
   2.  Qualora,  sulla  base  di  motivato  accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  non  sia
possibile,  il sindaco irroga una sanzione pecuniaria, pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla  realizzazione
delle  opere,  determinato,  con riferimento alla data di ultimazione
dei lavori, in base ai criteri previsti dall'articolo 64.
   3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati  ai
sensi  della  legge  1  giugno  1939,  n.  1089, tutela delle cose di
interesse artistico o storico, e della legge  provinciale  25  luglio
1970,  n.  16,  tutela  del paesaggio, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione  di  altre
misure  e  sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in pristino a cura e spese  del  responsabile  dell'abuso,  indicando
criteri  e  modalita'  diretti  a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.
  4. Qualora le opere siano state eseguite  su  immobili,  anche  non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo
2  del  decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  97  del  16   aprile   1968,   il   sindaco   richiede
all'amministrazione  competente  alla  tutela  dei  beni culturali ed
ambientali  apposito  parere  vincolante  circa  la  restituzione  in
pristino  o  la  irrogazione  della  sanzione  pecuniaria  di  cui al
precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro  120  giorni
dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.
   5.  Si  applicano  le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo
71.
   6. E' comunque dovuto il contributo di  concessione  di  cui  agli
articoli 60, 65 e 68.