Art. 75. Accertamento di conformita' 1. Fino alla scadenza del termine di cui al l'articolo 71 primo comma, per i casi di oprere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 74, nonche' nei casi di parziale difformita' nel termine di cui al primo comma dell'articolo 73, e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile del l'abuso puo' ottenere la concessione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presenta zione della domanda. 2. Sulla richiesta di concessione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. 3. Il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di obIazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 60, 65 e 63. 4. Per i casi di parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.