Art. 75.
                     Accertamento di conformita'
 
   1.  Fino  alla  scadenza del termine di cui al l'articolo 71 primo
comma, per i casi di oprere eseguite in assenza di concessione  o  in
totale   difformita'  o  con  variazioni  essenziali  o  dei  termini
stabiliti  nell'ordinanza  del  sindaco  di  cui   al   primo   comma
dell'articolo  74,  nonche'  nei  casi  di  parziale  difformita' nel
termine di cui al primo comma dell'articolo 73, e comunque fino  alla
irrogazione   delle  sanzioni  amministrative,  il  responsabile  del
l'abuso puo' ottenere la  concessione  in  sanatoria  quando  l'opera
eseguita  in  assenza  della  concessione  e' conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al
momento della presenta zione della domanda.
   2. Sulla richiesta di  concessione  in  sanatoria  il  sindaco  si
pronuncia  entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende
respinta.
   3. Il rilascio della concessione in sanatoria  e'  subordinato  al
pagamento,  a  titolo  di obIazione, del contributo di concessione in
misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita' della concessione a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli  articoli  60,
65 e 63.
   4.  Per  i  casi di parziale difformita', l'oblazione e' calcolata
con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.