Art. 76.
                      Varianti in corso d'opera
 
   1. Non si procede alla demolizione ovvero  all'applicazione  delle
sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di
varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti  edilizi  vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non
modifichino la destinazione d'uso delle costruzio ni e delle  singole
unita'  immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che
non si tratti di immobili vincolati ai sensi  della  legge  1  giugno
1939,  n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e
della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche
e integrazioni, tutela del paesaggio.
   2. Le  varianti  non  devono  comunque  riguardare  interventi  di
restauro come definiti dall'articolo 54.
   3.  L'approvazione  della  variante deve comunque essere richiesta
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
   4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di  cui  al
presente  articolo  non  comporta l'applicazione delle norme previste
nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come  modificato
dall'articolo 90 del presente testo unico.