Art. 76. Varianti in corso d'opera 1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzio ni e delle singole unita' immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche e integrazioni, tutela del paesaggio. 2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come definiti dall'articolo 54. 3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 90 del presente testo unico.