Art. 77.
             Opere eseguite su suoli di proprieta' dello
                      Stato o di enti pubblici
 
   1.  Qualora  sia  accertata  l'esecuzione  di  opere  da  parte di
soggetti  diversi  dalle  amministrazioni  statali  in   assenza   di
concessione  ad  edificare  ovvero  in  totale o parziale difformita'
dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio del lo Stato  o
di  enti  pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente
proprietario  del  suolo,   previa   diffida   non   rinnovabile   al
responsabile  dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato
dei luoghi.
   2. La demolizione e' eseguita a cura del comune  ed  a  spese  dei
responsabili dell'abuso.