Art. 77. Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici 1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi dalle amministrazioni statali in assenza di concessione ad edificare ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio del lo Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.