Art. 78. Annullamento della concessione 1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari ai valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutazione dell'ufficio estimo provinciale. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L'integrale corrisponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 75.