Art. 78.
                   Annullamento della concessione
 
   1.  In  caso  di  annullamento  della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative  o  la
restituzione  in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari ai valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutazione   dell'ufficio   estimo   provinciale.   La   valutazione
dell'ufficio  tecnico  e'  notificata alla parte dal comune e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
   2. L'integrale corrisponsione della sanzione  pecuniaria  irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 75.