Art. 79.
                    Annullamento di provvedimenti
               in contrasto con le norme urbanistiche
 
   1.  Entro cinque anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali
che autorizzano opere non rispondenti alle norme od alle prescrizioni
di cui  all'articolo  80  possono  essere  annullati  dal  la  Giunta
provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale.
   2.  Il  provvedimento  di  annullamento  e'  emesso entro sei mesi
dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle  violazioni
di  cui  al  primo  comma  ed  e' preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al  titolare  della  concessione,  al  proprietario
della    costruzione    e    al   direttore   dei   lavori,   nonche'
all'amministrazione    comunale    con    l'invito    a    presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
   3.   In   pendenza  della  procedura  di  annullamento  la  Giunta
provinciale  puo'   ordinare   la   sospensione   dei   lavori,   con
provvedimento  da  notificare  a mezzo di ufficiale giudiziario nelle
forme e con le modalita' previste dal codice di procedura  civile  ai
soggetti    di    cui   al   precedente   comma   e   da   comunicare
all'amministrazione comunale.
   L'ordine di sospensione cessa di avere  efficacia,  se  entro  tre
mesi  dalla  notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di
cui al primo comma.
   4.   Intervenuta  la  deliberazione  di  annullamento,  che  viene
notificata ai sensi  del  comma  precedente,  la  Giunta  provinciale
applica le disposizioni previste nell'articolo 71.