Art. 79. Annullamento di provvedimenti in contrasto con le norme urbanistiche 1. Entro cinque anni dalla loro adozione i provvedimenti comunali che autorizzano opere non rispondenti alle norme od alle prescrizioni di cui all'articolo 80 possono essere annullati dal la Giunta provinciale previo parere della commissione urbanistica provinciale. 2. Il provvedimento di annullamento e' emesso entro sei mesi dall'accertamento da parte della Giunta provinciale delle violazioni di cui al primo comma ed e' preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al direttore dei lavori, nonche' all'amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. 3. In pendenza della procedura di annullamento la Giunta provinciale puo' ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme e con le modalita' previste dal codice di procedura civile ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia, se entro tre mesi dalla notificazione non sia stato deliberato l'annullamento di cui al primo comma. 4. Intervenuta la deliberazione di annullamento, che viene notificata ai sensi del comma precedente, la Giunta provinciale applica le disposizioni previste nell'articolo 71.