Art. 80.
Responsabilita'  del titolare della concessione, del committente, del
   costruttore e del direttore dei lavori
 
   1. Il titolare della concessione, il committente e il  costruttore
sono  responsabili,  ai  fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo,  della  conformita'  delle  opere  alla  normativa
urbanistica,  alle  previsioni  di  piano,  nonche'  - unita mente al
direttore di lavori - a quelle della concessione ad edificare e  alle
modalita'  esecutive  stabilite  dalla  medesima. Essi sono, altresi,
tenuti al pagamento delle sanzioni  pecuniarie  e  solidalmente  alle
spese  per  l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente  realizzate,  salvo  che  dimostrino   di   non   essere
responsabili dell'abuso.
   2.  Il  direttore  dei  lavori  non  e' responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della
concessione edili zia, con esclusione delle varianti in corso d'opera
di cui all'articolo 76 fornendo al sindaco contemporanea  e  motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita'
o  di  variazione  essenziale rispetto alla concessione, il direttore
dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente  alla
comunicazione resa al sindaco.
   In  caso  contrario  il  sindaco  segnala al consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione  in  cui  e'  incorso  il
direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.