Art. 81. Riscossione 1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui all'ordinamento urbanistico provinciale ed al presente testo unico vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.