Art. 81.
                             Riscossione
 
   1. I contributi, le sanzioni e le  spese  di  cui  all'ordinamento
urbanistico  provinciale  ed al presente testo unico vengono riscossi
con ingiunzione emessa  dal  sindaco  a  norma  degli  articoli  2  e
seguenti  del  testo  unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali  dello  Stato,  approvato  con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.