Art. 82.
          Nullita' degli atti giuridici relativi ad edifici
 
   1.  Ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
gli atti tra vivi, sia in  forma  pubblica,  sia  in  forma  privata,
aventi   per   oggetto  il  trasferimento  o  la  costituzione  o  lo
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o
loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo l'entrata  in  vigore
della  citata legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per  dichiarazione  dell'alienante,  gli  estremi
della  concessione  ad  edificare  o  della  concessione in sanatoria
rilasciata ai  sensi  dell'articolo  75.  Tali  disposizioni  non  si
applicano agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali  di  garanzia  o  di  servitu'. Nei casi in cui sia prevista ai
sensi del precendente  articolo  78  l'irrogazione  di  una  sanzione
soltanto   pecuniaria,  ma  non  il  rilascio  della  concessione  in
sanatoria, agli atti deve essere allegata la prova dell'integrale  pa
gamento  della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullita'
degli atti non  pregiudica  i  diritti  di  garanzia  o  di  servitu'
acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione  della domanda diretta a far accertare la nullita' degli
atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia  dipesa
dalla  insussistenza  della  concessione  al  tempo  in  cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere  confermati  anche
da  una  sola  delle  parti  mediante  atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
   Le nullita' di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti  da  procedure   esecutive   immobiliari,   individuali   o
concorsuali.  L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi nelle
condizioni di  cui  all'articolo  75  della  presente  legge,  dovra'
presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla
notifica del decreto emesso dall'autorita' giudiziaria.