Art. 83.
                            Lottizzazione
 
   1.  Si  ha  lottizzazione  abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando  vengono  iniziate   opere   che   comportino   trasformazione
urbanistica  o  edilizia  dei  terreni  stessi  in  violazione  delle
prescrizioni degli  strumenti  urbanistici,  vigenti  o  adottati,  o
comunque  stabilite  dalle  leggi  statali  o pro vinciali o senza la
prescritta autorizzazione, nonche' quando tale  trasformazione  venga
predisposta  attraverso  il  frazionamento  e  la  vendita,  od  atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per  le  loro  caratteristiche
quali  la dimensione in relazione alla natura del terreno ed alla sua
destinazione  secondo   gli   strumenti   urbanistici,   il   numero,
l'ubicazione  o l'eventuale previsione di opere di ur banizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino  in  modo
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
   2.  Ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1935. n. 47,
gli atti tra vivi, sia in  forma  pubblica,  sia  in  forma  privata,
eventi   per   oggetto  il  trasferimento  o  la  costituzione  o  lo
scioglimento della comunione di diritti  reali  relativi  a  terreni,
sono  nulli  e  non possono essere stipulati ne' intavolati nel libro
fondiario ove agli atti stessi non sia  allegato  il  certificato  di
destinazione  urbanistica  contenente  le  prescrizioni  urbanistiche
riguardanti l'area interessata.
   Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i
terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto
edilizio urbano,  purche'  la  superficie  complessiva  dell'area  di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
   3.   Il   certificato  di  destinazione  urbanistica  deve  essere
rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
presentazione della relativa domanda. Esso conserva validita' per  un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di
uno  dei  condividenti  non  siano  intervenute  modificazioni  degli
strumenti urbanistici.
   4.  In  caso  di  mancato  rilascio  del  suddetto certificato nel
termine previsto, esso puo' essere sostituito  da  una  dichiarazione
dell'alienante  o  di  uno  dei  condividenti  attestante  l'avvenuta
presentazione della domanda, nonche' la destinazione urbanistica  dei
terreni  secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi,  ovvero  la  prescrizione,  da  parte  dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
   5.  I  frazionamenti  catastali  dei  terreni  non  possono essere
approvati dall'ufficio tecnico erariale se non e' allegata copia  del
tipo  dal  quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
   6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche  senza  frazionamento  catastale,  di
appezzamenti  di  terreno  di  superficie inferiore a diecimila metri
quadrati  devono  trasmettere,  entro  30  giorni   dalla   data   di
registrazione,  copia  dell'atto  da  loro  ricevuto o autenticato al
sindaco del comune ove e' sito l'immobile.
   7.  Nel  caso  in  cui  il  sindaco  accerti  l'effettuazione   di
lottizzazione  di  terreni  a  scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione, con or dinanza da  notificare  ai  proprietari  delle
aree,  ed  agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
80, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta  l'immediata
interruzione  delle  opere  in  corso  ed il divieto di disporre, dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere  annotato
a tal fine nel libro fondiario.
   8.   Trascorsi  90  giorni,  ove  non  intervenga  la  revoca  del
provvedimento di cui al comma precedente,  le  aree  lottizzate  sono
acquisite  di  diritto  al  patrimonio  disponibile del comune il cui
sindaco deve provvedere alla demolizione  delle  opere.  In  casi  di
inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 71.
   9.  Ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali  sia  stato
emesso  il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma privata,
dopo l'annotazione di  cui  allo  stesso  comma  e  prima  della  sua
eventuale   cancellazione   o   della  sopravvenuta  inefficacia  del
provvedimento del sindaco.
   Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti  stipulati  ed
ai  frazionamenti  presentati  ai  competenti uffici del catasto dopo
l'entrata in vigore della citata legge e non  si  applicano  comunque
alle  divisioni  ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti
in linea retta ed  ai  testamenti,  nonche'  agli  atti  costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.