Art. 85.
                        Demolizione di opere
 
   1.  In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa e' disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica
approvata dalla Giunta comunale.
   2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad
imprese tecnicamente  e  finanziariamente  idonee  iscritte  all'albo
nazionale  dei  costruttori,  indicate in numero di almeno cinque dal
provveditore regionale alle opere pubbliche.
   3. Nel caso  di  impossibilita'  di  affidamento  dei  lavori,  il
sindaco  ne da' notizia all'assessore provinciale ai lavori pubblici,
il quale provvede alla demolizione con i mezzi a  disposizione  della
pubblica  amministrazione,  ovvero tramite un presa iscritta all'albo
nazionale dei  costruttori  se  i  lavori  non  siano  eseguibili  in
gestione di retta.
   4.  Il  rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i
lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.