Art. 88. Opere interne 1. Non sono soggette a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, ne' aumento delle superfici utili e del numero delle unita' immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. 2. Nei casi di cui al precedente comma, contestualmente all'inizio dei la voci il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e dclle norme igienico-sanitarie vigenti. 3. Le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma. 4. Le disposizioni di cui ai conuni precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, tutela delle cose di interesse artistico e storico, e della legge Provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, tutela del paesaggio. 5. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, legge-ponte, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.