Art. 88.
                            Opere interne
 
  1.   Non   sono  soggette  a  concessione  le  opere  interne  alle
costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti  urbanistici
adottati  o  approvati  e  con  i  regolamenti  edilizi  vigenti, non
comportino modifiche della sagoma della costruzione,  dei  prospetti,
ne'   aumento  delle  superfici  utili  e  del  numero  delle  unita'
immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle  costruzioni
e  delle  singole  unita'  immobiliari,  non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile, e, per quanto riguarda gli  immobili  compresi
nelle  zone  indicate  alla  lettera  A  dell'articolo  2 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del  16  aprile  1968,  rispettino  le   originarie   caratteristiche
costruttive.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo non e'
considerato  aumento  delle  superfici  utili  l'eliminazione  o   lo
spostamento di pareti interne o di parti di esse.
   2. Nei casi di cui al precedente comma, contestualmente all'inizio
dei  la  voci il proprietario dell'unita' immobiliare deve presentare
al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla
progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e dclle norme igienico-sanitarie vigenti.
   3. Le sanzioni di cui all'articolo  10  della  legge  28  febbraio
1985,  n.  47,  ridotte  di  un terzo, si applicano anche nel caso di
mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.
   4. Le disposizioni di cui ai conuni precedenti  non  si  applicano
nel caso di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089,  tutela  delle  cose  di interesse artistico e storico, e della
legge Provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, tutela del paesaggio.
   5.  Ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
gli spazi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967,  n.  765,
legge-ponte,  costituiscono  pertinenze delle costruzioni, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del Codice civile.