Art. 89.
Ritardato  od  omesso  versamento  del  contributo   afferente   alla
   concessione
 
   1.  Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di
concessione di cui agli articoli 60, 65 e  66  della  presente  legge
comporta:
     a)  l'aumento  del  contributo  in misura pari al 20% qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi 120 giorni;
     b) l'aumento del  contributo  in  misura  pari  al  50%  quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi 60 giorni;
     c)  l'aumento  del  contributo  in  misura  pari al 100% quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non
oltre i successivi 60 giorni.
   2. Le misure di cui alle lettere precedenti non si  cumulano.  Nel
caso  di  pagamento  rateizzato  le  norme  di  cui al primo comma si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
   3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo
comma, il comune provvede alla riscossione coattiva  del  complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 31 del presente testo unico.