Art. 90.
                           Sanzioni penali
 
   1. Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto   Adige   la  provincia  utilizza  le  sanzioni  penali
stabilite dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
   2. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato  e  ferme  le
sanzioni amministrative, si applica:
     a)  l'ammenda  fino  a  lire 20 milioni per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalita' esecutive,  previste  dalla  presente
legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi,
dagli  strumenti  urbanistici,  ovvero  dalle  prescrizioni  e  dalla
concessione;
     b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire  10  milioni  a
lire  100  milioni  nei  casi  di  esecuzione  dei  lavori  in totale
difformita' o assenza  della  concessione  o  di  prosecuzione  degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
     c)  l'arresto  fino  a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a
lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 83.  La  stessa
pena  si  applica  anche  nel  caso  di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico,  artistico,  archeologico,  paesistico,
ambientale,  in  variazione  essenziale,  in  totale difformita' o in
assenza della concessione.
   3. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle
di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.