Art. 93.
                 Mezzi per l'attuazione della legge
 
   1. Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono
tenuti  a  fornire  dati  statistici ed informazioni e ad eseguire le
indagini che secondo  la  loro  competenza  vengono  richiesti  dalla
Giunta  provinciale  per  l'attuazione ed osservanza dell'ordinamento
urbanistico provinciale.  Per  gli  uffici  statali  e'  fatta  salva
l'emanazione  di  norme di attuazione ai sensi dell'articolo 95 dello
statuto di autonomia.
   2. I sindaci devono inviare  all'ufficio  urbanistico  provinciale
nel   termine   piu'   breve   possibile,   copia   autentica   delle
deliberazioni.  ordinanze,  provvedimenti  e  notificazioni  fatte  o
ricevute in esecuzione del presente testo unico.