Art. 93. Mezzi per l'attuazione della legge 1. Tutti gli enti ed uffici pubblici operanti nella provincia sono tenuti a fornire dati statistici ed informazioni e ad eseguire le indagini che secondo la loro competenza vengono richiesti dalla Giunta provinciale per l'attuazione ed osservanza dell'ordinamento urbanistico provinciale. Per gli uffici statali e' fatta salva l'emanazione di norme di attuazione ai sensi dell'articolo 95 dello statuto di autonomia. 2. I sindaci devono inviare all'ufficio urbanistico provinciale nel termine piu' breve possibile, copia autentica delle deliberazioni. ordinanze, provvedimenti e notificazioni fatte o ricevute in esecuzione del presente testo unico.