Art. 94.
 
   1.   Alla   rigorosa   osservanza   dell'ordinamento   urbanistico
provinciale e dei piani sono interessati tutti i cittadini e pertanto
chiunque puo' ricorrere  entro  30  giorni  alla  Giunta  provinciale
avverso  progettazioni,  approvazioni, autorizzazioni o esecuzioni di
opere disposte da privati o da pubbliche ammistrazioni  in  contrasto
con   quanto   previsto  e  prescritto  dai  piani  approvati  o  dai
regolamenti o con le disposizioni del presente testo unico. La Giunta
provinciale provvede entro i successivi trenta giorni occorrendo  con
l'annullamento  della  concessione  e  con l'emanazione diretta delle
disposizioni di cui all'articolo 79.