Art. 94. 1. Alla rigorosa osservanza dell'ordinamento urbanistico provinciale e dei piani sono interessati tutti i cittadini e pertanto chiunque puo' ricorrere entro 30 giorni alla Giunta provinciale avverso progettazioni, approvazioni, autorizzazioni o esecuzioni di opere disposte da privati o da pubbliche ammistrazioni in contrasto con quanto previsto e prescritto dai piani approvati o dai regolamenti o con le disposizioni del presente testo unico. La Giunta provinciale provvede entro i successivi trenta giorni occorrendo con l'annullamento della concessione e con l'emanazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 79.