Art. 96.
Disposizioni  urbanistiche  riguardanti  l'esercizio   di   attivita'
   economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola
 
   1.  Il  coltivatore  diretto  proprietario  di un maso chiuso puo'
realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre il  vol-
ume  a  scopo  residenziale  massimo  attualmente ammesso - un volume
massimo di 250  m(Elevato  al  Cubo),  da  destinarsi  esclusivamente
all'attivita'  di  agriturismo, a condizione che egli sia in possesso
di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio  di
questa attivita' e per l'iscrizione nel relativo elenco provinciale e
che  dal  30  novembre 1980 non sia avvenuto alcun distacco di volume
residenziale dalla sede dell'azienda agricola. Il  volume  realizzato
ai  sensi di questo comma e' esente dal contributo afferente al costo
di costruzione.
   2. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e i  suoi
familiari  che  permanentemente  e  abitualmente risiedano nel maso e
collaborino alla  coltivazione  dello  stesso,  possono  eser  citare
un'attivita'  economica secondaria nei fabbricati rurali annessi alla
sede  dell'azienda  agricola.  Qualora   l'esistente   cubatura   dei
fabbricati  rurali  non  consenta l'esercizio di tale attivita', essa
puo' essere aumentata fino ad un massimo di 130 m di superficie lorda
a  condizione  che  dal  14  dicembre   1988   non   siano   avvenute
trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali.
   3.  Nelle  zone  di frutta e viticoltura le disposizioni di cui ai
precedenti  commi  si  applicano  soltanto  a  masi  chiusi  con  una
superficie inferiore alla minima unita' colturale.
   4.  I  fabbricati  realizzati  ai  sensi  dei  prece  denti  commi
rimarranno comunque parte integrante  della  sede  dell'azienda,  non
potranno esserne distaccati e rimarranno vincolati alla desti nazione
d'uso per 10 anni.
   5.  I criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai precedenti commi  verranno  stabiliti  con  regolamento  di
esecuzione.