Art. 96. Disposizioni urbanistiche riguardanti l'esercizio di attivita' economiche secondarie nella sede dell'azienda agricola 1. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso puo' realizzare nella sede della propria azienda agricola - oltre il vol- ume a scopo residenziale massimo attualmente ammesso - un volume massimo di 250 m(Elevato al Cubo), da destinarsi esclusivamente all'attivita' di agriturismo, a condizione che egli sia in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di questa attivita' e per l'iscrizione nel relativo elenco provinciale e che dal 30 novembre 1980 non sia avvenuto alcun distacco di volume residenziale dalla sede dell'azienda agricola. Il volume realizzato ai sensi di questo comma e' esente dal contributo afferente al costo di costruzione. 2. Il coltivatore diretto proprietario di un maso chiuso e i suoi familiari che permanentemente e abitualmente risiedano nel maso e collaborino alla coltivazione dello stesso, possono eser citare un'attivita' economica secondaria nei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola. Qualora l'esistente cubatura dei fabbricati rurali non consenta l'esercizio di tale attivita', essa puo' essere aumentata fino ad un massimo di 130 m di superficie lorda a condizione che dal 14 dicembre 1988 non siano avvenute trasformazioni e/o distacchi di fabbricati rurali. 3. Nelle zone di frutta e viticoltura le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano soltanto a masi chiusi con una superficie inferiore alla minima unita' colturale. 4. I fabbricati realizzati ai sensi dei prece denti commi rimarranno comunque parte integrante della sede dell'azienda, non potranno esserne distaccati e rimarranno vincolati alla desti nazione d'uso per 10 anni. 5. I criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi verranno stabiliti con regolamento di esecuzione.