Art. 98. L'urbanizzazione primaria nel verde rurale 1. Nel verde rurale le opere di urbanizzazione primaria, in particolare la viabilita', i servizi di smaltimento dei liquami e di approvvigionamento idrico sono a totale carico del richiedente la concessione. La loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente alla costruzione ed e' presupposto per il rilascio della licenza d'uso. 2. Su prescrizione del Comune, e comunque nei casi in cui la costruzione sia distante meno di 100 m dalla rete di fognatura del Comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto. 3. In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono essere accumulate comunque in pozzo nero a tenuta. 4. Se il Comune ritiene inattuabile, per la quantita' e composizione dei liquami derivanti da un determinato esercizio, l'allacciamento alla fognatura pubblica, il rilascio di concessione viene condizionato alla realizzazione di un impianto epurativo proprio, adeguato all'azienda. Per il tipo e le dimensioni di tale impianto il Comune chiede il parere del medico provinciale. 5. Ove il Comune non sia dotato di fognature con adeguato impianto epurativo secondo le prescrizioni vigenti in materia e se non si garantisce la realizzazione di un impianto epurativo proprio ai sensi del precedente comma, e' vietata qualsiasi costruzione del verde rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole. 6. Con regolamento di attuazione saranno stabilite le caratteristiche delle opere di urbanizzazione considerando che le stesse dovranno essere adeguatamente condizionate ad una adatta ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno, alla direzione e profondita' della falda freatica, alla natura fisico-chimica del suolo.