Art. 98.
             L'urbanizzazione primaria nel verde rurale
 
   1. Nel verde  rurale  le  opere  di  urbanizzazione  primaria,  in
particolare  la viabilita', i servizi di smaltimento dei liquami e di
approvvigionamento idrico sono a totale  carico  del  richiedente  la
concessione.  La  loro realizzazione deve avvenire contemporaneamente
alla costruzione ed e' presupposto  per  il  rilascio  della  licenza
d'uso.
   2.  Su  prescrizione  del  Comune,  e  comunque nei casi in cui la
costruzione sia distante meno di 100 m dalla rete  di  fognatura  del
Comune, la costruzione deve essere allacciata a tale impianto.
   3.  In caso di azienda agricola le acque nere, in quanto destinate
a fertilizzare i propri terreni agricoli, possono  essere  accumulate
comunque in pozzo nero a tenuta.
   4.   Se   il  Comune  ritiene  inattuabile,  per  la  quantita'  e
composizione dei  liquami  derivanti  da  un  determinato  esercizio,
l'allacciamento  alla  fognatura pubblica, il rilascio di concessione
viene  condizionato  alla  realizzazione  di  un  impianto  epurativo
proprio,  adeguato  all'azienda.  Per il tipo e le dimensioni di tale
impianto il Comune chiede il parere del medico provinciale.
   5. Ove il Comune non sia dotato di fognature con adeguato impianto
epurativo secondo le prescrizioni vigenti in  materia  e  se  non  si
garantisce la realizzazione di un impianto epurativo proprio ai sensi
del  precedente  comma,  e'  vietata  qualsiasi costruzione del verde
rurale, ad eccezione di quelle connesse con aziende agricole.
   6.  Con   regolamento   di   attuazione   saranno   stabilite   le
caratteristiche  delle  opere  di  urbanizzazione considerando che le
stesse dovranno  essere  adeguatamente  condizionate  ad  una  adatta
ubicazione rispetto agli edifici vicini, alla estensione del terreno,
alla  direzione  e  profondita'  della  falda  freatica,  alla natura
fisico-chimica del suolo.