Art. 10.
 
   1. Il piano di bacino e' attuato attraverso programmi triennali di
intervento  ai  sensi  degli  articoli  21 e 22 della legge 18 maggio
1989, n. 183.
   2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi
prioritari,  attuativi  del  piano   di   bacino,   ed   i   relativi
finanziamenti,  fermo  restando la riserva del 15% degli stanziamenti
per gli interventi previsti dal secondo comma dell'articolo 21  della
citata legge 18 maggio 1989, n. 183.
   3. Il programma di intervento e' elaborato dal comitato tecnico ed
e'  sottoposto alle procedure di cui al secondo comma dell'articolo 5
della presente legge.