Art. 10. 1. Il piano di bacino e' attuato attraverso programmi triennali di intervento ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Il programma di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo comma dell'articolo 21 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183. 3. Il programma di intervento e' elaborato dal comitato tecnico ed e' sottoposto alle procedure di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.