Art. 11.
 
   1. Gli enti, territorialmente interessati  dal  piano  di  bacino,
sono  tenuti  a  rispettarne le prescrizioni. Qualora gli stessi enti
non  adottassero  i  provvedimenti  finalizzati  all'adeguamento  dei
propri strumenti urbanistici al piano di bacino, entro tre mesi dalla
data di notifica del predetto piano, la Regione provvedera' d'ufficio
all'adeguamento tramite la nomina di commissari ad acta.