Art. 11. 1. Gli enti, territorialmente interessati dal piano di bacino, sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Qualora gli stessi enti non adottassero i provvedimenti finalizzati all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici al piano di bacino, entro tre mesi dalla data di notifica del predetto piano, la Regione provvedera' d'ufficio all'adeguamento tramite la nomina di commissari ad acta.