Art. 13.
 
   1.  Il  funzionamento  dei  bacini  interregionali  del  Sele, del
Fortore e dell'Ofanto, e' regolato dalle intese interregionali di cui
al secondo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
   2. Tali intese sono approvate dalla giunta regionale,  sentita  la
Quarta commissione consiliare permanente del consiglio regionale.