Art. 13. 1. Il funzionamento dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell'Ofanto, e' regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Tali intese sono approvate dalla giunta regionale, sentita la Quarta commissione consiliare permanente del consiglio regionale.