Art. 14.
 
   1.  Al  fine  di  consentire  il  necessario  coordinamento  e  la
razionalizzazione  delle  competenze  amministrative,   il   comitato
istituzionale    delle    autorita'    di   bacino   regionale   fino
all'approvazione del piano di bacino, esprime un parere  obbligatorio
sugli  atti  di  rilievo,  di competenza degli enti rappresentati nel
comitato istituzionale.