Art. 15. 1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte: a) per quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle collaborazioni tecnico-scientifiche, provvedendo mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati al capitolo di spesa 1102 per l'anno finanziario 1994, legge n. 183/1989. b) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attivita' delle autorita' di Bacino, ivi compreso il trattamento economico del segretario generale ed i compensi e le indennita' dei membri del comitato tecnico, provvedendo mediante istituzione del cap. 1150 denominato: "Spese per l'espletamento delle attivita' di bacino - trattamento economico del segretario generale e compensi ai membri del comitato tecnico" con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1994. All'onere di cui innanzi si fara' fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1102 che si riduce di pari importo. 2. All'onere per gli anni successivi si fara' fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entita' sara' determinata con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.