Art. 15.
 
   1. All'onere derivante dalla presente legge, la  Regione  Campania
fa fronte:
     a)  per  quanto  riguarda  le  spese  relative  agli studi, alle
consulenze, e alle collaborazioni  tecnico-scientifiche,  provvedendo
mediante  l'utilizzazione  dei  fondi  stanziati al capitolo di spesa
1102 per l'anno finanziario 1994, legge n. 183/1989.
     b)   per   quanto   concerne   le   spese   per   l'espletamento
dell'attivita' delle autorita' di Bacino, ivi compreso il trattamento
economico  del  segretario generale ed i compensi e le indennita' dei
membri del comitato tecnico,  provvedendo  mediante  istituzione  del
cap.  1150  denominato:  "Spese per l'espletamento delle attivita' di
bacino - trattamento economico del segretario generale e compensi  ai
membri  del comitato tecnico" con lo stanziamento di lire 200 milioni
per l'esercizio finanziario 1994. All'onere di cui innanzi  si  fara'
fronte  con  lo stanziamento di cui al capitolo 1102 che si riduce di
pari importo.
   2. All'onere per gli anni  successivi  si  fara'  fronte  con  gli
appositi  stanziamenti  di bilancio, la cui entita' sara' determinata
con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte  delle
risorse  assegnate  alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.