Art. 16.
 
   1.  La  giunta  regionale   della   Campania,   entro   sei   mesi
dall'approvazione  della  presente  legge, predisporra' un disegno di
legge al fine di regolamentare, in conformita'  con  quanto  disposto
dal  primo comma dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
le funzioni e l'organizzazione dei consorzi di bonifica.
   2. Per quanto non previsto dalla presente legge,  si  applica,  la
normativa  di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n. 183 cosi' come
integrata e modificata dalla legge 7 agosto 1990. n. 253.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della  regione  Campania.  E'  fatto  obbligo,  a  chiunque
spetti,  di  osservarla e di farla osservare come legge della regione
Campania.
    7 febbraio 1994
 
                               GRASSO