Art. 16. 1. La giunta regionale della Campania, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, predisporra' un disegno di legge al fine di regolamentare, in conformita' con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni e l'organizzazione dei consorzi di bonifica. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, la normativa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 cosi' come integrata e modificata dalla legge 7 agosto 1990. n. 253. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. 7 febbraio 1994 GRASSO