Art. 3.
 
   1. Per  ciascun  complesso  territoriale,  di  cui  al  precedente
articolo 2, e' istituita una autorita' di bacino regionale.
   2. La suddetta autorita' opera in conformita' agli obiettivi della
legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire
l'unitario  governo  del  bacino  idrografico,  indirizza, coordina e
controlla   le   attivita'   conoscitive,   di   pianificazione,   di
programmazione  e  di  programmazione  e  di  attuazione, inerenti il
bacino idrografico di competenza, aventi per finalita':
     a) la conservazione e  difesa  del  suolo  da  tutti  i  fattori
negativi naturali ed antropici;
     b)  il  mantenimento  e  la  restituzione  ai corpi idrici delle
caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmatici;
     c)  la  tutela  delle  risorse  idriche  e  la  loro   razionale
utilizzazione;
     d)  la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle
zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini  della
valorizzazione e qualificazione ambientale.
   3.  Nel  perseguimento  delle  predette  finalita', l'autorita' di
bacino  regionale  ispira  la  propria  azione  ai   principi   della
collaborazione  con gli enti locali territoriali e con gli altri enti
pubblici e di diritto pubblico operante nel bacino idrografico.