Art. 3. 1. Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, e' istituita una autorita' di bacino regionale. 2. La suddetta autorita' opera in conformita' agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attivita' conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di programmazione e di attuazione, inerenti il bacino idrografico di competenza, aventi per finalita': a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici; b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmatici; c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione; d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale. 3. Nel perseguimento delle predette finalita', l'autorita' di bacino regionale ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operante nel bacino idrografico.