Art. 5. 1. Il comitato istituzionale e' presieduto dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed e' composto dagli assessori regionali aventi competenza in materia di lavori pubblici, acqua, ecologia, aree protette ai sensi della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, agricoltura e foreste, beni culturali ed ambientali e dai presidenti o loro delegati delle amministrazioni provinciali e dell'area metropolitana competente per territorio. 2. Il comitato istituzionale delle autorita' di bacino regionale ha i seguenti compiti: a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183; b) individua tempi e modalita' per l'adozione del piano di bacino che puo' articolarsi in piani riferiti agli specifici bacini di cui all'art. 1; c) adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione del piano di bacino; d) adotta il piano di bacino, una volta approvato dal consiglio regionale secondo le procedure di cui all'ultimo comma del presente articolo; e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque; f) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma d'intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera i) del primo comma dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183; g) predispone relazione annuale sull'uso del suolo sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio sullo stato di attuazione del programma di intervento. 3. Il comitato nominato istituzionalmente entro il 30 settembre di ciascun anno invia alla giunta regionale il piano di bacino, la giunta lo approva entro il 31 ottobre e lo invia al consiglio regionale per la successiva approvazione che deve avvenire entro il 30 novembre. 4. Il piano approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 20, terzo comma della legge 18 marzo 1989, n. 183 viene trasmesso al comitato nazionale per la difesa del suolo per la definitiva approvazione. 5. Il comitato istituzionale si avvale della consulenza del comitato tecnico di cui al successivo articolo.