Art. 5.
 
   1.  Il  comitato  istituzionale e' presieduto dal presidente della
giunta regionale ovvero dall'assessore delegato alla  gestione  della
legge 18 maggio 1989, n. 183 ed e' composto dagli assessori regionali
aventi  competenza  in  materia  di lavori pubblici, acqua, ecologia,
aree protette ai sensi della legge regionale 1›  settembre  1993,  n.
33,  agricoltura  e  foreste,  beni  culturali  ed  ambientali  e dai
presidenti  o  loro  delegati  delle  amministrazioni  provinciali  e
dell'area metropolitana competente per territorio.
   2.  Il  comitato istituzionale delle autorita' di bacino regionale
ha i seguenti compiti:
     a) adotta criteri e  metodi  per  l'elaborazione  del  piano  di
bacino  in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
     b) individua tempi e  modalita'  per  l'adozione  del  piano  di
bacino  che  puo' articolarsi in piani riferiti agli specifici bacini
di cui all'art. 1;
     c) adotta i provvedimenti necessari per garantire l'elaborazione
del piano di bacino;
     d) adotta il piano di bacino, una volta approvato dal  consiglio
regionale  secondo  le procedure di cui all'ultimo comma del presente
articolo;
     e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento  e  tutela
delle acque;
     f)  predisposizione  della relazione annuale sull'uso del suolo,
sulle condizioni dell'assetto idrologico del territorio e sullo stato
di attuazione del programma d'intervento in corso, ai sensi e per gli
effetti della lettera i) del primo comma dell'articolo 10 della legge
18 maggio 1989, n. 183;
     g)  predispone  relazione  annuale  sull'uso  del  suolo   sulle
condizioni  dell'assetto  idrogeologico del territorio sullo stato di
attuazione del programma di intervento.
   3. Il comitato nominato istituzionalmente entro il 30 settembre di
ciascun anno invia alla giunta  regionale  il  piano  di  bacino,  la
giunta  lo  approva  entro  il  31  ottobre  e  lo invia al consiglio
regionale per la successiva approvazione che deve avvenire  entro  il
30 novembre.
   4.  Il piano approvato dal consiglio regionale, ai sensi dell'art.
20, terzo comma della legge 18 marzo 1989, n. 183 viene trasmesso  al
comitato  nazionale  per  la  difesa  del  suolo  per  la  definitiva
approvazione.
   5. Il  comitato  istituzionale  si  avvale  della  consulenza  del
comitato tecnico di cui al successivo articolo.