Art. 6.
 
   1.  Il  comitato  tecnico  e'  organo  di  consulenza del comitato
istituzionale. Esso e'  presieduto  dal  segretario  generale  ed  e'
costituito da:
     a) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici;
     b) un funzionario del Ministero dell'ambiente;
     c)   nove  funzionari  regionali  di  comprovata  qualificazione
appartenenti ai settori:
    1) piani e programmi di intervento ordinario e straordinario;
    2) ecologia;
    3) protezione civile;
    4) interventi sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione;
    5) foreste, caccia e pesca;
    6) acque ed acquedotti;
    7) geotecnica, geotermia, difesa del suolo;
    8) opere Pubbliche, attuazione, espropriazioni;
    9) urbanistica;
     d) un funzionario per  ciascun  amministrazione  provinciale  ed
area metropolitana competente per territorio;
     e) tre docenti universitari esperti nelle materie regolate dalla
presente legge.
   2.  Il  comitato  tecnico  svolge  funzioni  di  supporto tecnico-
amministrativo  al  comitato  istituzionale,  avvalendosi   in   tale
attivita'   della   segreteria   tccnico-operativa.  In  particolaire
predispone e svolge i seguenti compiti:
     a)  istruttoria  degli   atti   di   competenza   del   comitato
istituzionale, il quale formula proposte di merito;
     b)  cura  l'elaborazione  del  piano  di  bacino  e dei relativi
programmi d'intervento;
     c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale.
   3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del comitato tecnico
provvede, con proprio decreto, il presidente della  giunta  regionale
su  proposta  dell'assessore  delegato  alla  gestione della legge 18
maggio 1989, n. 183,  previa  designazione  motivate  dei  rispettivi
funzionari  da  parte  dei Ministeri, degli assessori regionali e dei
presidenti   delle   amministrazioni    provinciali    e    dell'area
Metropolitana,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
   4. Ai componenti il comitato tecnico di  bacino  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  primo comma dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 253.
   5. Il comitato tecnico si intende regolarmente  costituito  quando
sono stati nominati almeno 2/3 dei componenti.