Art. 6. 1. Il comitato tecnico e' organo di consulenza del comitato istituzionale. Esso e' presieduto dal segretario generale ed e' costituito da: a) un funzionario del Ministero dei lavori pubblici; b) un funzionario del Ministero dell'ambiente; c) nove funzionari regionali di comprovata qualificazione appartenenti ai settori: 1) piani e programmi di intervento ordinario e straordinario; 2) ecologia; 3) protezione civile; 4) interventi sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione; 5) foreste, caccia e pesca; 6) acque ed acquedotti; 7) geotecnica, geotermia, difesa del suolo; 8) opere Pubbliche, attuazione, espropriazioni; 9) urbanistica; d) un funzionario per ciascun amministrazione provinciale ed area metropolitana competente per territorio; e) tre docenti universitari esperti nelle materie regolate dalla presente legge. 2. Il comitato tecnico svolge funzioni di supporto tecnico- amministrativo al comitato istituzionale, avvalendosi in tale attivita' della segreteria tccnico-operativa. In particolaire predispone e svolge i seguenti compiti: a) istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, il quale formula proposte di merito; b) cura l'elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento; c) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale. 3. Alla nomina dei componenti e degli esperti del comitato tecnico provvede, con proprio decreto, il presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183, previa designazione motivate dei rispettivi funzionari da parte dei Ministeri, degli assessori regionali e dei presidenti delle amministrazioni provinciali e dell'area Metropolitana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 4. Ai componenti il comitato tecnico di bacino si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253. 5. Il comitato tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/3 dei componenti.