Art. 7.
 
   1.  Il  segretario  generale  provvede  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183  ed  e'  nominato,
con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  su  proposta
dell'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989,  n.
183  tra  i  dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente
esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla
presente legge: la nomina avviene sulla base  di  motivata  relazione
allegata  agli  atti. Ovvero tra professionisti esperti con la stessa
comprovata  qualificazione:  la  nomina  viene  fatta  per   pubblico
concorso  per  soli  titoli. Il limite di eta' richiesto e' quello di
cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
   2.  Ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 il
rapporto di lavoro del segretario  generale  e'  disciplinato  da  un
contratto  di  diritto privato che ne regola la durata in cinque anni
salvo rinnovo.
   3. Il segretario generale puo' affidare le  funzioni  vicarie,  da
esercitare in caso di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la
segreteria  tecnica  operativa di adeguata professionalita'. A questi
nel periodo di effettivo esercizio della funzione compete  lo  stesso
compenso attribuito al segretario generale.
   4.  I  segretari  generali  delle autorita' di bacino regionale ed
interregionali sono membri di diritto del comitato tecnico  regionale
di cui all'art. 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.
   5. Il segretario generale:
     a) presiede il comitato tecnico;
     b) dirige la segreteria tecnico-operativa;
     c)  partecipa  alle  riunioni  del  comitato  istituzionale  con
diritto al voto;
     d) cura i rapporti con gli enti;
     e)  rende  al  comitato  istituzionale,  il  conto  delle  somme
accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo.