Art. 7. 1. Il segretario generale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed e' nominato, con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore delegato alla gestione della legge 18 maggio 1989, n. 183 tra i dirigenti regionali di seconda qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti esperti con la stessa comprovata qualificazione: la nomina viene fatta per pubblico concorso per soli titoli. Il limite di eta' richiesto e' quello di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253 il rapporto di lavoro del segretario generale e' disciplinato da un contratto di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo. 3. Il segretario generale puo' affidare le funzioni vicarie, da esercitare in caso di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la segreteria tecnica operativa di adeguata professionalita'. A questi nel periodo di effettivo esercizio della funzione compete lo stesso compenso attribuito al segretario generale. 4. I segretari generali delle autorita' di bacino regionale ed interregionali sono membri di diritto del comitato tecnico regionale di cui all'art. 47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. 5. Il segretario generale: a) presiede il comitato tecnico; b) dirige la segreteria tecnico-operativa; c) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con diritto al voto; d) cura i rapporti con gli enti; e) rende al comitato istituzionale, il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo.