Art. 8.
 
   1.  La  segreteria  tecnico-operativa  e' costituita da dipendenti
dell'amministrazione regionale appartenenti  ai  settori  di  cui  al
punto c) dell'articolo 6 ed e' articolata negli uffici:
     a) segreteria;
     b) studi e documentazione;
     c) piani e programmi;
   2.  Il  presidente  della giunta regionale con proprio decreto, da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
definisce i titoli,  unicamente  professionali  e  di  anzianita'  di
servizio  e di carriera per le graduatorie di accesso alla segreteria
tecnico-operativa.
   3.  La  segreteria  tecnico-operativa  provvede  agli  adempimenti
necessari  al  funzionamento dell'autorita' di Bacino regionale ed ai
relativi atti.
   4.  Alla  costituzione  della  segreteria   tecnico-operativa   si
provvedera'  mediante  decreto del presidente della giunta regionale.
L'individuazione dei componenti avverra' su  proposta  dell'assessore
delegato  previa  designazione  del segretario generale. L'emanazione
del  decreto  di  nomina  dovra'   avvenire   entro   trenta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   5.  Al trattamento economico del personale, collocato in posizione
di comando,  provvede  l'amministrazione;  per  essi  si  applica  il
disposto  del terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 7 agosto
1990 n. 253 e, qualora partecipino ai lavori  del  comitato  tecnico,
anche il disposto dell'art. 14 della stessa legge.
   6.  Presso la segreteria tecnico-operativa e' istituito un sistema
informatico centralizzato con funzioni di monitoraggio ambientale.