Art. 8. 1. La segreteria tecnico-operativa e' costituita da dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell'articolo 6 ed e' articolata negli uffici: a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi; 2. Il presidente della giunta regionale con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i titoli, unicamente professionali e di anzianita' di servizio e di carriera per le graduatorie di accesso alla segreteria tecnico-operativa. 3. La segreteria tecnico-operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' di Bacino regionale ed ai relativi atti. 4. Alla costituzione della segreteria tecnico-operativa si provvedera' mediante decreto del presidente della giunta regionale. L'individuazione dei componenti avverra' su proposta dell'assessore delegato previa designazione del segretario generale. L'emanazione del decreto di nomina dovra' avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora partecipino ai lavori del comitato tecnico, anche il disposto dell'art. 14 della stessa legge. 6. Presso la segreteria tecnico-operativa e' istituito un sistema informatico centralizzato con funzioni di monitoraggio ambientale.