Art. 9.
 
   1.  Il  piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore
ed e' lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante
il quale sono pianificate e programmate le azioni e  le  norme  d'uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del
suolo  ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.
   2. Il piano di Bacino deve comprendere:
     a) il quadro conoscitivo, organizzato ed aggiornato dei  sistema
fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previsto dagli strumenti
urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli,  relativi
al  bacino,  di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267,
ed alle leggi 1› giugno 1939, n. 1089 e 20 giugno  1939,  n.  1497  e
loro successive modificazioni ed integrazioni; legge 6 dicembre 1991,
n. 394, leggi regionali 1› settembre 1993, n. 33, 21 gennaio 1993, n.
10, 2 luglio 1992, n. 4;
     b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni in
atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle rela-
tive cause;
     c) le direttive alle quali  devono  uniformarsi  la  difesa  del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
     d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei
pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del  dissesto,
del  perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o
di  riequilibrio  territoriale,  nonche'  del  tempo  necessario  per
assicurare l'efficacia degli interventi;
     e)  la  programmazione  e l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
     f) la individuazione delle prescrizioni,  dei  vincoli  e  delle
opere  idrauliche,  con particolare riferimento alle opere idraulico-
agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica,
di stabilizzazione e consolidamento  dei  terreni  e  di  ogni  altro
intervento o norma di vincolo o d'uso, finalizzati alla conservazione
del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
     g)  il  proseguimento  ed  il completamento delle opere indicate
alla precedente lettera f), qualora siano gia' state  intraprese  con
stanziamenti  disposti  da  leggi  speciali  e  da leggi ordinarie di
bilancio;
     h) le opere di protezione,  consolidamento  e  sistemazione  dei
litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
     i)  la  valutazione  preventiva,  anche al fine di scegliere tra
ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del  rapporto  costi-
benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie per i
principali interventi previsti;
     l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e  le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
     m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche  condizioni  idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della prevenzione contro presumibili effetti  dannosi  di  intervento
antropici;
     n)  le  prescrizioni  contro  l'inquinamento  del  suolo  ed  il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali
che  comunque  possono  incidere  sulle  qualita'  dei  corpi  idrici
superficiali e sotterranei;
     o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
     p)   il  rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui altri  e
delle relative portate;
     q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per la pesca, la
navigazione od altre;
     r) il piano delle possibili  utilizzazioni  future  sia  per  le
derivazioni  che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e
secondo le quantita';
     s) le priorita' degli interventi ed il  loro  organico  sviluppo
nel tempo in relazione alla gravita' del dissesto.