Art. 9. 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. 2. Il piano di Bacino deve comprendere: a) il quadro conoscitivo, organizzato ed aggiornato dei sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previsto dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 20 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed integrazioni; legge 6 dicembre 1991, n. 394, leggi regionali 1 settembre 1993, n. 33, 21 gennaio 1993, n. 10, 2 luglio 1992, n. 4; b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonche' delle rela- tive cause; c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, con particolare riferimento alle opere idraulico- agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altro intervento o norma di vincolo o d'uso, finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano gia' state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio; h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico; i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi- benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di intervento antropici; n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possono incidere sulle qualita' dei corpi idrici superficiali e sotterranei; o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui altri e delle relative portate; q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre; r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo le quantita'; s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo in relazione alla gravita' del dissesto.