Art. 2.
                         Soggetti attuatori
 
   1.  I  provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della
legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, possono essere  attuati  dai
comuni,  dalle  comunita'  Montane  e dai loro consorzi, dai consorzi
delle aree di Sviluppo industriale - A.S.I.