Art. 10. Competenze e funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Le competenze del consiglio di amministrazione sono stabilite dallo statuto dell'E.R.S.U., nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 2. Sono comunque riservate al consiglio di amministrazione: a) l'elezione del vicepresidente; b) la nomina del direttore; c) lo statuto e le successive modificazioni; d) i regolamenti; e) il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo; f) l'eventuale esercizio provvisorio; g) le proposte alla giunta regionale, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla conferenza di cui all'art. 2, per la formulazione del programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario; h) le modalita' di attuazione degli interventi previsti dal programma regionale di cui all'art. 21; i) l'applicazione dei criteri stabiliti dal programma triennale, tenuto conto delle normative nazionali, per la definizione delle tariffe e per le procedure di accesso ai diversi servizi previsti dalla legge n. 390/1991 e dalla presente legge e su cui la Regione ha specifica competenza; l) la normativa relativa alle assunzioni e allo stato giuridico del personale, salvo i limiti previsti dalle leggi in materia; m) le liti attive e passive, le rinunce e le transazioni; n) i programmi di investimento; o) i contratti di acquisto, alienazione, locazione, appalto di opere e le convenzioni per importi superiori a valori individuati dallo Statuto; p) i provvedimenti indicati dalla presente legge ed ogni altro provvedimento di competenza dell'E.R.S.U. per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto prevedano la espressa attribuzione al consiglio medesimo. 3. Il consiglio di amministrazione per gli atti di piu' rilevante interesse puo' promuovere la consultazione delle forze sociali interessate alla materia del diritto allo studio universitario. 4. Lo statuto definisce le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.