Art. 10.
                     Competenze e funzionamento
                  del consiglio di amministrazione
 
   1. Le competenze del consiglio di amministrazione  sono  stabilite
dallo  statuto  dell'E.R.S.U.,  nel rispetto di quanto previsto dalla
presente legge.
   2. Sono comunque riservate al consiglio di amministrazione:
     a) l'elezione del vicepresidente;
     b) la nomina del direttore;
     c) lo statuto e le successive modificazioni;
     d) i regolamenti;
     e) il bilancio di previsione, le  sue  variazioni  ed  il  conto
consuntivo;
     f) l'eventuale esercizio provvisorio;
     g)  le  proposte  alla  giunta  regionale,  nel  rispetto  delle
indicazioni fornite dalla  conferenza  di  cui  all'art.  2,  per  la
formulazione  del programma regionale degli interventi per il diritto
allo studio universitario;
     h) le modalita' di  attuazione  degli  interventi  previsti  dal
programma regionale di cui all'art. 21;
     i) l'applicazione dei criteri stabiliti dal programma triennale,
tenuto  conto  delle  normative  nazionali,  per la definizione delle
tariffe e per le procedure di accesso  ai  diversi  servizi  previsti
dalla legge n. 390/1991 e dalla presente legge e su cui la Regione ha
specifica competenza;
     l)  la normativa relativa alle assunzioni e allo stato giuridico
del personale, salvo i limiti previsti dalle leggi in materia;
     m) le liti attive e passive, le rinunce e le transazioni;
     n) i programmi di investimento;
     o) i contratti di acquisto, alienazione, locazione,  appalto  di
opere  e  le  convenzioni  per importi superiori a valori individuati
dallo Statuto;
     p) i provvedimenti indicati dalla presente legge ed  ogni  altro
provvedimento  di  competenza  dell'E.R.S.U. per il quale le leggi, i
regolamenti e  lo  statuto  prevedano  la  espressa  attribuzione  al
consiglio medesimo.
   3.  Il consiglio di amministrazione per gli atti di piu' rilevante
interesse  puo'  promuovere  la  consultazione  delle  forze  sociali
interessate alla materia del diritto allo studio universitario.
   4.   Lo  statuto  definisce  le  modalita'  di  funzionamento  del
consiglio di amministrazione.