Art. 11.
              Presidente e vicepresidente dell'E.R.S.U.
 
   1.  Il  presidente  ha  la  legale  rappresentanza  dell'E.R.S.U.,
convoca  e  presiede  il  consiglio  di  amministrazione,  stabilisce
l'ordine del giorno delle  relative  sedute  ed  esercita  gli  altri
poteri conferitigli dallo statuto.
   2. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza,
impedimento  e,  in caso di cessazione dalla carica, fino alla nomina
del nuovo presidente.
   3. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica sia del presidente, sia
del vicepresidente, il  consiglio  di  amministrazione  e'  convocato
entro  quindici  giorni  dal  consigliere  piu'  anziano per eta' per
nominare  il  vicepresidente,  che,  in  pendenza  della  nomina  del
presidente, ne assume tutte le funzioni.