Art. 11. Presidente e vicepresidente dell'E.R.S.U. 1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'E.R.S.U., convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute ed esercita gli altri poteri conferitigli dallo statuto. 2. Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di assenza, impedimento e, in caso di cessazione dalla carica, fino alla nomina del nuovo presidente. 3. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica sia del presidente, sia del vicepresidente, il consiglio di amministrazione e' convocato entro quindici giorni dal consigliere piu' anziano per eta' per nominare il vicepresidente, che, in pendenza della nomina del presidente, ne assume tutte le funzioni.