Art. 14. D i r e t t o r e 1. Il direttore dell'E.R.S.U. e' nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico- professionali. 2. Il rapporto di lavoro del direttore e' a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'. 3. La retribuzione mensile lorda del direttore e' stabilita dal consiglio di amministrazione e non puo' comunque eccedere l'importo dell'80 per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali. 4. Qualora la funzione di direttore venga attribuita ad un dipendente della Regione o di un suo ente strumentale questi, per la durata dell'incarico, viene collocato in aspettativa senza assegni con provvedimento, rispettivamente, della giunta regionale o dell'organismo responsabile dell'ente con mantenimento, per quanto compatibile con la normativa vigente, del trattamento contributivo e previdenziale. 5. Il direttore ha la competenza sulla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, in base agli indirizzi e agli atti adottati dal consiglio di amministrazione ed ha la responsabilita' dei risultati di tale gestione. 6. Il direttore puo' assumere atti che impegnino l'ente verso l'esterno, nei limiti stabiliti dallo statuto ed ha poteri autonomi di spesa, di organizzazione delle risorse disponibili e di utilizzo del personale. 7. Il direttore predispone gli atti per la formulazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente. 8. Il direttore puo' essere revocato dal suo incarico dal consiglio di amministrazione con provvedimento che sia motivato da violazioni di legge o dal mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli atti del consiglio di amministrazione. 9. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario preposto alla ragioneria che ne rispondono in solido.