Art. 14.
                          D i r e t t o r e
 
   1.  Il  direttore  dell'E.R.S.U.  e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione   sulla   base   di   comprovati  requisiti  tecnico-
professionali.
   2. Il rapporto di lavoro del direttore e' a tempo pieno,  regolato
da  contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile,
e non puo' comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di eta'.
   3. La retribuzione mensile lorda del direttore  e'  stabilita  dal
consiglio  di  amministrazione e non puo' comunque eccedere l'importo
dell'80 per cento dell'indennita' spettante ai consiglieri regionali.
   4. Qualora  la  funzione  di  direttore  venga  attribuita  ad  un
dipendente  della Regione o di un suo ente strumentale questi, per la
durata dell'incarico, viene collocato in  aspettativa  senza  assegni
con   provvedimento,   rispettivamente,   della  giunta  regionale  o
dell'organismo responsabile dell'ente con  mantenimento,  per  quanto
compatibile  con la normativa vigente, del trattamento contributivo e
previdenziale.
   5. Il direttore  ha  la  competenza  sulla  gestione  finanziaria,
tecnica e amministrativa, in base agli indirizzi e agli atti adottati
dal  consiglio  di  amministrazione  ed  ha  la  responsabilita'  dei
risultati di tale gestione.
   6. Il direttore puo' assumere  atti  che  impegnino  l'ente  verso
l'esterno,  nei  limiti stabiliti dallo statuto ed ha poteri autonomi
di spesa, di organizzazione delle risorse disponibili e  di  utilizzo
del personale.
   7.  Il  direttore  predispone  gli  atti  per  la formulazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre
funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
   8.  Il  direttore  puo'  essere  revocato  dal  suo  incarico  dal
consiglio  di  amministrazione  con provvedimento che sia motivato da
violazioni di legge o  dal  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
stabiliti negli atti del consiglio di amministrazione.
   9.  Gli  atti  che  comportano  impegni  di spesa portano la firma
congiunta del direttore e del funzionario  preposto  alla  ragioneria
che ne rispondono in solido.